Per i furbetti del web il tempo è proprio tiranno. Scatta il 31 ottobre 2019 il primo obbligo informativo con riferimento alle cessioni on-line, uno dei tanti adempimenti disposti dal Governo sulla scia degli interventi finalizzati a favorire il controllo e a contrastare le possibili elusioni d'imposta con riferimento alle transazioni sul web. Da tempo le vendite on-line sono nel mirino dell'Amministrazione finanziaria, ma adesso il dito è proprio puntato sui gestori dei marketplace ovvero sui mercati virtuali - cioè tutte quelle piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi - attraverso i quali si effettuano transazioni on-line. Fino al 31 dicembre 2020 per queste vendite scattano obblighi di natura informativa con tanto di comunicazione delle informazioni per individuare fornitore e oggetto della cessione web e, sin da subito, grazie alle novità contenute nel decreto Crescita, scatta anche il primo invio, previsto per la fine del mese di ottobre. È ai nastri di partenza, infatti, la prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate che conterrà i dati e le informazioni delle vendite effettuate grazie all'ausilio delle molteplici piattaforme digitali presenti nella rete. Coinvolti sono tutti quei soggetti passivi che, utilizzando le parole del legislatore, facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o vendite di beni all’interno dell’Unione europea. L'adempimento - introdotto dall'art. 13 del decreto crescita e modificato in parte, durante l’iter di conversione in legge - prevede che questa comunicazione abbia una cadenza trimestrale e riguardi la trasmissione di tutti quei dati commerciali afferenti alle transazioni effettuate con ciascun fornitore per le annualità 2019 e 2020. Il documento con cui l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità e le specifiche per l'adempimento è il provvedimento n. 660061/2019, nel quale sono spiegate le regole operative con riferimento sia alle vendite di "tutti" i beni effettuate tramite piattaforme digitali sia quelle riguardanti le cessioni di specifici apparecchi elettronici. Con riferimento alle novità apportate dal decreto Crescita appare opportuno evidenziare come le novità riguardino anche altre transazioni del mondo digitale. È, infatti, disposto l'obbligo informativo in commento e lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine, fissato precedentemente al 13 febbraio 2019, in cui acquista efficacia la disciplina antielusiva dell'IVA relativa alle cessioni di apparecchi elettronici - introdotta a suo tempo dall’art. 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. n. 135/2018 - e riguardante le transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop. Vediamo adesso in dettaglio quali sono gli obblighi e come devono essere assolti. Soggetti obbligati L'adempimento prevede che i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche, per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti, devono comunicare i dati commerciali dei fornitori all’Agenzia delle Entrate. È, pertanto, necessario individuare quali sono le figure coinvolte in queste transazioni digitali. Nell'ambito della disciplina in commento avremo: - il fornitore, individuato nella figura (persona fisica o ente), residente o non residente nel territorio dello Stato, che - agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni - effettua vendite a distanza; - i soggetti passivi, quanti - residenti e non residenti nel territorio dello Stato - "facilitano" le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite appunto l'uso di un'interfaccia elettronica. Sono proprio i soggetti passivi che dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione in cui sono indicati i dati dei fornitori e, nello specifico, i dati commerciali dei fornitori che hanno effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento. Tra l'altro, con riferimento ai soggetti passivi, il legislatore già in seno alla regolamentazione delle vendite di prodotti elettronici, aveva chiarito che il soggetto passivo si presume essere la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica; mentre non lo è la persona che acquista tali beni. Sembra che adesso il legislatore ponga un ulteriore grado di analisi, indicando, ai fini dell'adempimento in commento, il coinvolgimento - anche indiretto - dell'interfaccia che facilita le vendite a distanza. Infatti, con l’espressione “facilita” il legislatore specifica e designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consente a un soggetto (acquirente e fornitore) che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia. Nota bene Con il termine “interfaccia elettronica” s'intendono i mercati virtuali (i c.d. marketplace), le piattaforme digitali, i portali o gli altri mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato. L’interfaccia elettronica, secondo quando premesso, può partecipare in questo processo di vendita a distanza, sia direttamente che indirettamente: - alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni; - alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato; - all'ordinazione o alla consegna dei beni. Viceversa, non si considera che l’operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti: - il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni; - la catalogazione o la pubblicità di beni; - il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione. Qual è l'oggetto della comunicazione Le vendite on-line sono quotidianamente oggetto delle attività di tutti. Stare connessi è la modalità principe delle nostre giornate, eppure non tutto ciò che è sul web può essere classificato nel medesimo modo. Sotto questo profilo è doveroso segnalare che non tutte le transazioni effettuate con interfaccia digitale sono oggetto dell'adempimento in commento. L'Amministrazione precisa, nel provvedimento n. 660061/2019, che la comunicazione riguarda le "vendite a distanza" riguardanti: - le cessioni intracomunitarie di beni (cioè le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente); - le cessioni di beni importati da Paesi extra-Cee (si tratta delle cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell'acquirente). Quali dati comunicare</h2 Con riferimento ai dati da trasmettere, i soggetti passivi dovranno indicare nella comunicazione per ciascun fornitore i seguenti dati: - la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica; - il numero totale delle unità vendute in Italia; - a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro. Invio della comunicazione La norma istitutiva del nuovo adempimento prevede che la comunicazione abbia una cadenza trimestrale e riguardi i dati commerciali dei fornitori per le annualità 2019 e 2020. Sotto un profilo meramente temporale, successivamente, è il provvedimento n. 660061/2019 a fissare le scadenze della comunicazione, stabilendo che: - la prima scadenza (cioè il termine utile per effettuare, in sede di prima applicazione, l'invio della comunicazione) è il 31 ottobre 2019; - la scadenza ordinaria cioè le successive comunicazioni trimestrali devono essere effettuate entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. - l'ultimo invio (ovvero la comunicazione con i dati relativi all’ultimo trimestre del 2020) dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021. Nota bene È importante sottolineare che la scadenza del 31 ottobre 2019 riguarda anche le vendite a distanza aventi come oggetto gli apparecchi elettronici sopra dettagliati, effettuate nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019. Infatti, queste operazioni sono anch'esse oggetto del nuovo adempimento secondo i termini e le modalità suindicate, mentre precedentemente la comunicazione avente per oggetto questi beni aveva come termine il mese di luglio 2019. Sempre sotto il profilo temporale, questa volta con riferimento alla conservazione, il legislatore stabilisce che la documentazione delle vendite di beni a distanza deve essere conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata. I dati saranno conservati a loro volta dall'Amministrazione finanziaria fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di invio della comunicazione stessa. Come trasmettere la comunicazione La comunicazione dei dati relativi alle vendite on-line è trasmessa all’Agenzia delle Entrate attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) e utilizzando i software di controllo disponibili gratuitamente sul sito dell'Agenzia. Per l'invio i soggetti passivi possono avvalersi anche degli intermediari. Nel caso in cui il soggetto obbligato è "non residente", privo di stabile organizzazione in Italia, egli dovrà identificarsi per poter procedere alla trasmissione dei dati: - direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972; ovvero - tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Con riferimento all'esito della trasmissione, la trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del relativo file, con esito positivo dell’elaborazione, così come si evincerà dalla "ricevuta" in cui è indicato: - per il servizio Entratel: il codice di autenticazione, generato secondo le modalità descritte nel paragrafo 2 dell’allegato tecnico al D.M. 31 luglio 1998; - per il servizio Fisconline: il codice di riscontro, generato secondo le modalità descritte al paragrafo 3 dell’allegato citato. Quando, invece, il file è scartato, per effetto dei controlli, i dati sono da considerarsi "non trasmessi". Il contribuente può naturalmente rivedere i dati e accorgersi successivamente all'invio di eventuali incongruenze; in tal caso se ha omesso o trasmesso erroneamente i dati potrà procedere con la relativa "rettifica" delle informazioni già trasmesse, inviando una nuova comunicazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata inviata la prima comunicazione che deve contenere l’indicazione del trimestre di riferimento. Responsabilità nella trasmissione del dato La mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporta un coinvolgimento diretto dei soggetti passivi che diventano debitori d’imposta con riferimento alle vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati. Tanto dispone l’art. 13, comma 3, che prevede nel caso di mancato invio della comunicazione una responsabilità diretta per il soggetto passivo. Il legislatore lascia però a disposizione del contribuente una sorta di "salvagente", disponendo che coloro i quali, pur avendo inviato i dati in modo incompleto, dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale, non saranno considerati debitori di imposta.