Operativo fino alla fine di quest’anno, il regime speciale di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), per effetto di alcune novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 343 a 354), sostituisce, in via transitoria, il Contratto di prestazione occasionale (CPO). La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l’approfondimento “LOAgri: il nuovo lavoro occasionale in agricoltura” offre un’analisi dell’istituto sperimentale in esame, tenendo conto delle limitazioni riguardanti la figura del prestatore di lavoro, dei requisiti individuati dalla legge che i datori di lavoro devono possedere per poter ricorrere al LOAgri, gli adempimenti a loro carico e i chiarimenti contenuti nei documenti di prassi amministrativa. Ma anche le agevolazioni in capo al lavoratore assunto con il LOAgri e le sanzioni previste nel caso di utilizzo del regime non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni forniti dalla legge. Allegata al documento l’autocertificazione che il lavoratore è tenuto a compilare ai fini del ricorso al lavoro occasionale in agricoltura. Datori di lavoro I datori di lavoro che possono ricorrere al LOAgri devono operare nel settore economico dell’agricoltura ed essere iscritti alla gestione contributiva agricola, in qualità di datori di lavoro agricoli, con possesso del codice CIDA; in assenza di quest’ultimo, è necessario procedere all’invio della Denuncia Aziendale “DA” (articolo 5, decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375), le cui nuove modalità sono state illustrate dall’Inps con Circolare n. 112/2023. Ulteriormente, è precluso l’utilizzo della prestazione lavorativa in analisi laddove non vengano rispettati i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; sulla questione giova ricordare l’importanza che la contrattazione collettiva territoriale generalmente riveste nel settore dell’agricoltura. In ragione degli obiettivi e delle caratteristiche del LOAgri, le agenzie di somministrazione non possono ricorrere a tale tipologia di contratto di lavoro al fine di somministrare il lavoratore presso le imprese utilizzatrici. Lavoratori In ragione delle sue finalità e caratteristiche, il LOAgri è soggetto a numerose limitazioni riguardanti la figura del prestatore di lavoro e la natura della prestazione lavorativa resa. Per prima cosa, tale tipologia di contratto è destinata esclusivamente alle prestazioni di lavoro e alle mansioni riconducibili alla categoria operaia, non potendo essere utilizzata per l’ambito impiegatizio. Pertanto, alla luce di quanto normalmente avviene nel settore dell’agricoltura (si pensi a OTI e OTD), il lavoratore che rende tale prestazione di lavoro può essere definito OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato). Ulteriormente, la normativa di riferimento individua alcune limitazioni che circoscrivono l’utilizzo del LOAgri solamente ai lavoratori inattivi. Più in particolare, tale tipologia contrattuale può essere utilizzata esclusivamente per: a) persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego; b) percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione; c) beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); d) titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni; e) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni; f) detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. g) esclusivamente per le figure di cui alle lettere a), b), c) ed e) sopra elencate, a eccezione quindi dei pensionati, è richiesto che le stesse non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (sia a tempo determinato/OTD che a tempo indeterminato/OTI) nei 3 anni precedenti rispetto all’instaurazione del rapporto lavorativo LOAgri. Da tale limitazione è quindi escluso un eventuale rapporto lavorativo instaurato in precedenza come OTDO. Al fine del rispetto delle limitazioni previste dalla disciplina di riferimento, prima dell’instaurazione del rapporto lavorativo, il datore di lavoro deve raccogliere un’autocertificazione sottoscritta dal lavoratore in cui quest’ultimo attesti la propria condizione soggettiva. La circolare Inps n. 102/2023 assegna, però, in capo al lavoratore l’onere di comunicare, nell’anno di utilizzo del LOAgri, l’eventuale perdita dei requisiti volti a inquadrarlo nelle categorie suddette. La perdita dei requisiti implica la risoluzione automatica del rapporto di lavoro. Svolgimento del rapporto di lavoro Il LOAgri è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale, tipiche nel settore dell’agricoltura, tra cui quelle che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali, ancorché riferibili ad attività connesse (art. 2135 cod. civ.). Tale prestazione di lavoro non può essere resa per una durata superiore a 45 giornate effettive annue (anno civile) per singolo lavoratore, tenuto conto che il contratto di lavoro può invece avere una durata massima di dodici mesi, ancorché a cavallo d’anno. Secondo i chiarimenti forniti dall’Inps, risulta possibile, quindi, una resa della prestazione lavorativa che sia superiore alle 45 giornate lavorative effettive per singolo contratto LOAgri (Mess. Inps n. 4688/2023), purché sia rispettato il limite annuo. L’Ente previdenziale afferma, inoltre, come il limite delle 45 giornate annue debba essere considerato rispetto alla totalità dei rapporti LOAgri intrattenuti dal lavoratore, e non per singolo contratto o con riferimento al singolo datore di lavoro, avendo il prestatore l’onere di comunicare ogniqualvolta il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e la circostanza relativa al raggiungimento, nel corso dell’anno civile, del limite predetto (nuovamente Mess. Inps n. 4688/2023). Per quanto riguarda, specificatamente, gli adempimenti che il datore di lavoro deve necessariamente svolgere nel caso di ricorso al LOAgri, si segnala: - la preventiva acquisizione dell’autocertificazione del lavoratore attestante la sua condizione soggettiva, la quale deve essere conservata ai fini di eventuali controlli (nelle modalità di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 luglio 2008, nei limiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 679/2016 e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali); - l’invio della COB preventiva (articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 e s.m.i.), indicando le presunte giornate di prestazione effettiva, secondo le modalità illustrate con Circ. Inps n. 102/2023 e Mess. Inps n. 4688/2023; sul punto, si chiarisce che la consegna al lavoratore di copia della COB preventiva assolve gli obblighi di informativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e s.m.i.; - l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro per l’OTDO (articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i.), anche in un'unica soluzione, alla scadenza del rapporto lavorativo; - l’erogazione diretta (a differenza di quanto avviene per i CPO) di una retribuzione rispettosa dei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; in particolare, il pagamento della retribuzione può avvenire anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, e deve essere effettuato con mezzi tracciabili (non in contanti). Con specifico riferimento all’ambito contributivo, il datore di lavoro deve: - procedere al versamento della contribuzione unificata, comprensiva di quella contrattuale e della quota Inail, applicando costantemente, e indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, la riduzione tipicamente stabilita per i territori svantaggiati in agricoltura, pari a un -68% (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220); in particolare, la contribuzione dovuta per le giornate degli OTDO deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo rispetto a quello della prestazione, oppure, in alternativa, unitamente a quella relativa alle giornate degli OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Inps tramite Cassetto previdenziale; - procedere all’invio del flusso Uniemens-PosAgri al fine di permettere la tariffazione da parte dell’Inps e di far confluire le giornate di prestazione lavorativa degli OTDO negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli (Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949); tenuto conto che, aifini dell’implementazione della posizione assicurativa, l’Inps sottrae dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni in analisi. Resta inteso che per il LOAgri sono garantite le coperture assicurative IVS e infortunistiche. Da ultimo, va chiarito che per questa tipologia di prestazione lavorativa, benché di natura subordinata, non si debbano applicare le ordinarie disposizioni in tema di agevolazioni contributive, poiché, come visto, il LOAgri risulta essere già destinatario di alcune specifiche agevolazioni in linea con le sue precipue finalità. Le agevolazioni per il lavoratore In maniera similare rispetto a quanto stabilito per il CPO (contratto di prestazione occasionale), sono previste alcune speciali agevolazioni in capo al lavoratore assunto con il LOAgri. In particolare: - il compenso percepito è esente da imposizione fiscale; - il compenso percepito non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di 45 giornate nell’anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico (anche anticipato) nei limiti predetti; - la contribuzione versata correlatamente a tale prestazione lavorativa è utile ai fini di successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole; - il compenso percepito è computabile ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Le sanzioni L’utilizzo del LOAgri non rispettoso dei requisiti e delle limitazioni forniti dalla legge dà luogo all’applicazione di sanzioni, peraltro aggiornate di recente da parte del Legislatore (art. 29, comma 6, Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”). Nel dettaglio, è previsto che in caso di superamento del limite di 45 giornate, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato. Diversamente, in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati dalla normativa (art. 1, c. 344, L. 197/2022), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, così come confermato anche dall’Inl con nota 521 del 13 marzo 2024. Fac-simile autocertificazione AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE IN ORDINE ALLA PROPRIA CONDIZIONE SOGGETTIVA AI FINI DEL RICORSO AL LAVORO OCCASIONALE IN AGRICOLTURA (LOAGRI) (art. 1 c. 345 della Legge n. 197/2022) Il sottoscritto/a ______________, Codice fiscale ______________ DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ Di far parte di una delle seguenti categorie: persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego; percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione; beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO, CIGS, CISOA, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, la cui prestazione lavorativa si renderebbe compatibile con gli impegni scolastici, o giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni; detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Il sottoscritto dichiara inoltre: di non essere titolare di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni. SEZIONE DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER I SOGGETTI NON PENSIONATI: Il sottoscritto dichiara inoltre di non avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (operai tempo indeterminato/OTI o operai a tempo determinato/OTD) nei tre anni precedenti rispetto all’assunzione in LOAgri (lavoro occasionale in agricoltura). Il sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale perdita dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto lavorativo LOAgri. Luogo__________________, data __________________ In fede _____________________ In allegato fotocopia documento di identità: Tipo documento __________________ n. _________ rilasciata dal _______________________ di __________ il _________ con scadenza il ____________________