È legittima la cartella di pagamento firmata digitalmente in formato Pades e non Cades: si tratta di due firme digitali ammesse ed equivalenti che non possono inficiare la validità dell’atto. A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza n. 170/2/19 depositata il 29 luglio 2019 che rappresenta uno dei primi interventi di merito dopo la pronuncia sulla questione delle Sezioni Unite. IL FATTO Un contribuente ricorreva avverso un atto di pignoramento verso terzi. Nel merito veniva eccepito che la cartella di pagamento presupposta fosse stata notificata via Pec con l’allegazione del provvedimento firmato digitalmente in formato pdf/Pades anziché P7m. LA DECISIONE DELLA CTP REGGIO EMILIA Sul punto il Collegio emiliano ha innanzitutto rilevato che il ricorrente non ha contestato l’intervenuta notifica degli atti impugnati e della cartella di pagamento, ma solo che il formato inviato non fornisse garanzie di genuinità. Il giudice ha così rilevato che, in tema di processo telematico (civile), le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni P7m e Pdf. Questo principio si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in Cassazione. La Ctp ha così escluso che tale differente formato potesse invalidare i provvedimenti notificati. Si tratta di una delle prime pronunce sulla questione, che sembra recepire anche le recenti indicazioni del Mef. La circolare 1/2019 ha precisato che dal 6 luglio 2019 il sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit) consente il deposito di file sottoscritti anche con firma Pades (Pdf avanced electronic signature), e non soltanto Cades (che si caratterizza per l’estensione P7m). Nell’ambito del processo tributario telematico la firma digitale assume un rilievo fondamentale. Ed infatti occorre apporre questa firma non solo sugli atti principali (ricorso, appello, controdeduzioni) ma anche su tutti gli allegati all’atto. Allo stesso modo, può essere sottoscritta dal contribuente, in formato digitale, la procura alle liti con cui affida al professionista la propria difesa. Sino ad oggi, la firma digitale ammessa dal Ptt era soltanto quella Cades (Cms advanced electronic signature), che permette di sottoscrivere digitalmente file di qualsiasi formato elettronico, compreso il formato Pdf. Il file in questo caso assume l’estensione «nome file libero.pdf.p7m». Le Sezioni Unite (sentenza 10266/2018) in merito all’utilizzo delle firme digitali nei vari processi telematici, in applicazione dei principi comunitari, hanno equiparato la valenza giuridica della firma Pades e Cades. In virtù di questa pronuncia, anche il Mef ha adeguato il proprio sistema (Sigit), consentendo così anche il deposito di file sottoscritti con firma Pades (Pdf advanced electronic signature). La sentenza della Ctp di Reggio Emilia si è così allineata a questo orientamento. Da segnalare, per completezza, che alcuni prodotti di firma Pades possono modificare il nome del file aggiungendo il suffisso «signed.pdf». In questo caso, il documento può essere visualizzato nel formato originale, utilizzando il software libero di «Adobe Acrobat Reader».