La presentazione della dichiarazione integrativa determina degli effetti positivi sul piano sanzionatorio per il contribuente, ma non l’estinzione di un eventuale giudizio pendente per l’accertamento delle maggiori imposte dovute, in quanto la differenza tra il minor importo dichiarato e quello accertato deve essere oggetto di vaglio da parte del giudice. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 9910 del 27 maggio 2020. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente degli avvisi di accertamento per il recupero a tassazione della maggiore Iva accertata. Gli atti venivano immediatamente impugnati innanzi alle Commissioni tributarie competenti che, in primo grado ne rigettavano le doglianze, ma in secondo grado accoglievano l’impugnazione presentata. In particolare i giudici di appello dichiaravano la cessazione della materia del contendere sul presupposto della mera presentazione da parte del contribuente, della dichiarazione integrativa relativa agli importi contenuti negli avvisi di accertamento impugnati. Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, i giudici di legittimità conformandosi ad un consolidato orientamento, hanno asserito che le dichiarazioni integrative in presenza di un accertamento non definitivo, sebbene in linea con i redditi indicati ed i coefficienti presuntivi, divengono solo preclusive di ulteriori accertamenti e controlli; non determinano, invece, alcuna estinzione del rapporto, in quanto si limitano a produrre degli effetti favorevoli solo sul piano sanzionatorio per il contribuente. La ragione, prosegue la Corte, risiede nel fatto che il rapporto continua ad esistere per la differenza tra il minimo dichiarato e quello accertato che, deve quindi essere oggetto di giudizio da parte del Giudice, sfuggendo anche all’eventuale ipotesi di un condono. Nel caso in esame, i giudici di secondo grado avevano ritenuto estinto il giudizio in virtù della presentazione della dichiarazione integrativa. Da qui l’accoglimento del ricorso.