Il Decreto Rilancio ha introdotto alcune novità sui soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che sono obbligati all’applicazione dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero (IVAFE). L’IVAFE è un’imposta patrimoniale che si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero. I prodotti finanziari sono soggetti all’aliquota proporzionale dello 0,2%, mentre i conti correnti ed i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa di 34,20 euro se i titolari sono persone fisiche residenti. A partire dal 1° gennaio 2020, la legge di Bilancio 2020, ha esteso l’ambito di applicazione dell’IVAFE anche ai conti correnti ed i prodotti finanziari esteri posseduti: - dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni, residenti nel territorio dello Stato; - dalle società semplici e gli enti equiparati. Ivafe: le novità previste dal decreto Rilancio L’imposta patrimoniale in argomento risulta dovuta, oltre che dalle persone fisiche residenti, anche dagli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW). Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari situati in Italia, il decreto Rilancio ha modificato l’art. 19 co. 20 del DL 201/2011, stabilendo per i soggetti diversi dalle persone fisiche: - la misura fissa di 100 euro per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio; - la misura massima dell’imposta dovuta in misura pari a 14.000 euro come previsto per l’imposta di bollo. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, resta fermo che l’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo, risultante dagli estratti conto e dai libretti, sia non superiore a 5.000 euro. La circolare n. 28 del 2 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta. Inoltre, qualora il conto corrente abbia una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l’esenzione. Istruzioni modello Redditiedditi Le istruzioni al modello Redditi propongono il seguente esempio che ipotizza due conti correnti detenuti presso lo stesso intermediario estero dalla medesima persona fisica residente: - Conto A, possesso 50% per 365 giorni con valore medio 5.000 euro; - Conto B, possesso 100% per 365 giorni con valore medio 3.000 euro. Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è [(5.000 x 0,5) + 3.000] = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta. In questo caso, devono essere compilati due distinti righi del quadro RW: - Il valore medio da indicare in entrambi i righi è “5.500”; - Uno relativo al primo conto corrente in cui deve essere liquidato l’importo di “17”, dato da [(34,20 x 50% x (365/365)]; - Il secondo, riguardante il secondo conto, per il quale va indicato 34 euro, dato da [(34,20 x 100% x (365/365)]. Si applica l’aliquota dello 0,2% sui prodotti finanziari. Ambito oggettivo di applicazione Il decreto Rilancio non modifica l’ambito oggettivo inciso dall’IVAFE. L’imposta trova così applicazione sui conti correnti, confermata l’aliquota dello 0,2% sui prodotti finanziari, ossia l’insieme dei valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR e le varie tipologie di contratti a termine e derivati connessi ad attività finanziarie, merci, indici finanziari e non finanziari, ecc. che comprende anche “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”. Esclusioni Restano, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta: - le quote di partecipazione in società estere non rappresentate da titoli; - i finanziamenti dei soci; - le banconote o le monete estere ed i metalli preziosi. I titoli equiparabili alle azioni in società estere scontano l’imposta, la quale è esclusa in caso di mero possesso di una quota partecipativa in un soggetto estero. Inoltre, l’IVAFE si applica su tutti i prodotti finanziari esteri o detenuti all’estero a prescindere dalla circostanza che siano immessi in relazioni con intermediari obbligati a rendicontazione. Infine, non trova applicazione sugli immobili detenuti in nuda proprietà. L’IVAFE è dovuta in caso di detenzione all’estero di “attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni”. Pertanto, i titoli posseduti in nuda proprietà e depositati all’estero sono esclusi.