Il 23 ottobre 2019 è entrato in vigore l'art. 28-bis del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito dalla l. n. 58/2019). Tra le molteplici disposizioni contenute nel testo, merita attenzione l’avvenuta semplificazione dei requisiti per chiedere l’ISEE corrente, l’ampliamento delle fattispecie in cui può essere richiesto e l’estensione del suo periodo di validità. Novità in vista, quindi, in particolare per l’attività dei professionisti e degli intermediari che operano in questo settore. Indicatore della Situazione Economica Equivalente L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento tecnico-giuridico che serve a misurare la "ricchezza" del nucleo familiare, ai fini dell’accesso a prestazioni sociali agevolate: ovvero quelle prestazioni o servizi, sociali o assistenziali, la cui spettanza dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente (ad esempio, il bonus bebè e il reddito di cittadinanza). Dichiarazione Sostitutiva Unica Per ottenere l’ISEE occorre compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) recante le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta delle predette prestazioni. ISEE corrente A fronte delle situazioni di “ordinaria stabilità” della situazione di un nucleo familiare, la presenza di eventi avversi ovvero di una rilevante variazione del reddito del nucleo familiare, i redditi dichiarati rischiano, tuttavia, di non riflettere la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE corrente prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Novità del decreto Crescita L'art. 9 del DPCM n. 159/2013, richiamato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 147/17 in materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica, aveva stabilito che si potesse calcolare un ISEE corrente in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria; e qualora si fosse verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa; b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro; c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. A seguito delle modifiche apportate dal decreto crescita, dal 23 ottobre 2019 i predetti requisiti (variazione della situazione lavorativa, variazione superiore al 25% dell’indicatore della situazione reddituale corrente) diventano alternativi e non più cumulativi. Inoltre, il medesimo decreto ha introdotto la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. In questo caso l’ISEE corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) allo stesso modo di quanto avviene nell’ipotesi del lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. La variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Con il messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019 l'INPS, per illustrare le novità normative riporta il seguente esempio: Per le dichiarazioni presentate dal 23 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2017. Inoltre, l’articolo 28-bis del decreto Crescita ha modificato il periodo di validità dell’ISEE corrente presentato dal 23 ottobre 2019, estendendolo da 2 a 6 mesi dalla data di presentazione della DSU: fatto salvo il caso di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, in cui l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione. Scheda ISEE corrente requisiti e validità Requisiti Variazione della situazione lavorativa interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente Validità 6 mesi dalla data di presentazione del modello sostitutivo Modalità di compilazione Alla luce delle novità sopra descritte, è stato varato il decreto interministeriale n. 347/2019, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e le relative istruzioni per la compilazione. Oltre ad aver aggiornato l’informativa sul trattamento dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del GDPR (Regolamento (UE) n. 2016/679) nella ricevuta attestante la presentazione della DSU e ad aver modificato il modello sostitutivo, per recepire l’estensione del periodo di validità dell’ISEE corrente e le nuove fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente, il decreto interministeriale ha apportato le seguenti principali modifiche ed integrazioni (elencate dall'INPS nel suo messaggio del 23 ottobre sopra citato): - è stata integrata la leggenda del Quadro FC1 della DSU e del Quadro A “nucleo familiare ristretto”, per adeguarla al nuovo requisito dell’età (inferiore a 26 anni) richiesto affinché il figlio maggiorenne, non convivente con i genitori e a loro carico IRPEF, faccia parte del nucleo di questi ultimi; - sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2017; - è stata inserita nelle istruzioni la nuova previsione normativa che eleva (da 2.840,51 euro a 4.000 euro), a decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite per essere considerati a carico IRPEF per i figli di età non superiore a 24 anni; - sono stati inseriti, all’interno delle Istruzioni, tre nuovi paragrafi relativi ai “Coniugi separati legalmente o divorziati che risiedono nella stessa abitazione”, ai “Componenti, già facenti parte di un nucleo ai fini ISEE, che continuano a risiedere nella medesima abitazione” e ai “Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo”; - è stato modificato il paragrafo relativo ai figli maggiorenni non conviventi, inserendo il nuovo requisito dell’età (età inferiore a 26 anni); - sono state integrate le istruzioni per tenere conto della norma che ha stabilito che - per l’anno 2019 - non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (ai sensi dell’art. 1, comma 986 della legge n. 145 del 2018); - è stata inserita all’interno del quadro FC3 della DSU, nonché nelle istruzioni per la compilazione, una integrazione in ordine alla possibilità di contrassegnare, all’interno del quadro FC3, un immobile come “casa di abitazione”, anche qualora non corrisponda più alla casa di residenza a seguito dell’acquisto di un nuovo immobile adibito ad abitazione di residenza (indicato nel Quadro B); - è stato corretto, nelle istruzioni, il punto della CU (punto 7 in sostituzione del punto 8) in cui è indicata la quota esente relativa ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche. Novità del decreto tutela del lavoro Da ultimo si ricorda che l’articolo 7 del decreto tutela lavoro (D.L. n. 101/2019), modificando il comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017, ha disposto che, dal 1° gennaio 2020, la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. Inoltre l'articolo 7 citato dispone che, sempre dal 2020, all'inizio del periodo di validità della DSU (1° gennaio), i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella medesima DSU saranno aggiornati al secondo anno precedente, salva la possibilità di aggiornarli ai redditi e ai patrimoni dell'anno precedente "qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente". Va segnalato, quanto alle innovazioni apportate dal D.L. n. 101/19, che - nel corso dell'iter di conversione che ha portato all'adozione della l. 128/2019 - il Governo ha integrato la disposizione sopra illustrata prevedendo un regime transitorio per le DSU presentate a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima della data di entrata in vigore della legge di conversione, per le quali trova applicazione la disciplina precedente alla modifica.