Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 11 del 13 marzo 2024 in tema di iscrizione STP. Il corredo normativo vigente contempla l’ipotesi in cui il socio non professionista di una STP possa essere un soggetto differente dalla persona fisica, restringendo l’ambito applicativo esclusivamente alla partecipazione di altre società che non siano a loro volta STP. Depone espressamente in tal senso l’art. 6, comma 5, del D.M. n. 34/2013 quando precisa che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo al socio per finalità di investimento persona fisica dallo stesso art. 6, commi 3 e 4, vada effettuata rispetto ai legali rappresentanti e agli amministratori della società che intenda partecipare alla STP. Con riguardo al procedimento di iscrizione della STP, occorre rammentare che lo stesso è disciplinato negli artt. 8-10 del D.M. n. 34/2013; nello specifico, l’art. 9 del D.M. n. 34/2013, al comma 3, prevede che il Consiglio dell'Ordine, in sede di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, è tenuto a verificare l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (D.M. 34/2013) nonché la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 10 della legge n. 183/2011. Il controllo dell’Ordine deve incentrarsi, tra l’altro, anche sulla verifica dei requisiti richiesti per l’ammissibilità dei soci nella STP; al riguardo, l’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 prevede che possono essere ammessi in qualità di soci professionisti unicamente i professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini di stati membri dell’Unione Europea che risultino in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. Lo stesso art. 10, comma 4, lett. b) prevede poi, che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Oltre alle menzionate disposizioni, è opportuno porre in evidenza che le disposizioni previste in punto di incompatibilità dall’art. 6 del D.M. n. 34/2013 applicabili ai sensi del comma 5, anche ai legali rappresentanti ed agli amministratori delle società che rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale; tale norma stabilisce che il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando: - sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del regolamento menzionato; - non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; - non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Viene, altresì, disposto che costituisce requisito di onorabilità ai sensi di quanto sopra stabilito, la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. Qualunque socio della STP (e non solo il socio professionista) non può partecipare contemporaneamente a due STP, perché il precetto contenuto nell’art. 10, comma 6, legge n. 183/2011, come precisato dall’art. 6, comma 1, D.M. n. 34/2013 sembra essere indirizzato a tutti i soci della STP e non unicamente ai soci professionisti. Tuttavia, pur essendo consentito a una società partecipare nella veste di socio per finalità di investimento a una sola STP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, andrebbero comunque evitate situazioni in cui la partecipazione indiretta del socio professionista per tramite di una persona giuridica alla stessa STP possa essere realizzata con finalità elusive (ad. es. anche in ambito contributivo).