Dopo aver subito il primo duro impatto con gli ISA, e immediatamente dopo i primi responsi con l’attribuzione del punteggio “finale”, i professionisti dovranno anche incontrare i clienti per effettuare le necessarie valutazioni. Gli effetti, soprattutto con riferimento ad alcuni casi limite, possono essere importanti e le scelte dovranno essere ben ponderate anche fornendo la corretta informativa ai clienti. Le situazioni possono essere estremamente diversificate e a questo punto assume estrema importanza la figura del professionista che dovrà ben consigliare i soggetti assistiti. Gli ISA come regime premiale È stato osservato in più di un’occasione come gli ISA rappresentino una novità assoluta la cui finalità è principalmente quella di attribuire un “premio” ai contribuenti più affidabili. A ben vedere, professionisti ed associazioni di categoria attendevano vantaggi ben più rilevanti - rispetto a quelli previsti con il provvedimento del 10 maggio 2019 - per i contribuenti il cui punteggio ISA attribuito è almeno pari ad 8. Tale punteggio può essere raggiunto anche a seguito dell’operazione di “adeguamento”, cioè integrando i compensi o i ricavi da dichiarare, con ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Ad esempio Se il software utilizzato per il calcolo attribuisce al contribuente un punteggio pari a 7,9, potrebbe essere sufficiente un adeguamento di modesta entità per raggiungere l’8 ed accedere al regime premiale. Non è detto, però, che il vantaggio sia reale e a questo punto entra in gioco la figura del professionista. La valutazione della situazione effettiva del contribuente Il professionista dovrà valutare insieme al contribuente l’effettiva convenienza dell’adeguamento. L’attribuzione del punteggio pari a 8 consente la libera utilizzazione in compensazione con altri tributi, senza l’apposizione del visto di conformità, del credito IVA annuale fino a 50.000 euro. Il medesimo beneficio riguarderà la compensazione dei crediti IVA infrannuali, che possono essere liberamente compensati o chiesti a rimborso. L’unica formalità richiesta è la preventiva presentazione del modello TR. Inoltre, l’esonero dal visto di conformità è previsto fino a 20.000 euro per le compensazioni dei crediti IRAP e relativi alle imposte sui redditi. È possibile, però, che il contribuente, avendo riguardo alla tipologia di attività esercitata, e alla composizione della struttura dei costi, non maturi mai crediti IVA. I risultati delle liquidazioni periodiche potrebbero essere costantemente a debito. La medesima situazione potrebbe verificarsi ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente, l’adeguamento dei ricavi o dei compensi, effettuato per raggiungere il punteggio pari a 8, non attribuirebbe alcun vantaggio specifico. L’unico beneficio sarebbe costituito dalla riduzione dei termini di accertamento di un anno, ma il vantaggio deve essere correttamente valutato prendendo in considerazione almeno due elementi: a) il primo di essi è costituito dal costo dell’operazione. In pratica è necessario valutare la misura dell’adeguamento e il costo dello stesso. Se il punteggio prima dell’operazione è pari a 7,9 presumibilmente il costo sarà modesto; se invece il punteggio originario fosse pari a 6,8 o 7, l’operazione potrebbe rivelarsi ben più costosa; b) il secondo elemento consiste nella possibilità di ottenere il medesimo vantaggio, cioè la riduzione dei termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento esercitato dall’Agenzia delle entrate, con altri “mezzi”. Tracciabilità delle operazioni di importo superiore a 500 euro L’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, recante “Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti”, è stato sostituito dall’art. 1, comma 909, della legge n. 205/2017, con effetto dal 1° gennaio 2019. Se i contribuenti saranno in grado di garantire la tracciabilità delle operazioni, con mezzi di pagamento individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, il Fisco avrà minore tempo a disposizione per l’espletamento dell’attività di accertamento. Gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione delle dichiarazioni fiscali. L’applicazione della disposizione, quindi il regime premiale, richiede - oltre all’osservanza del limite di 500 euro - anche l’emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico. Tale ulteriore condizione si desume chiaramente dalla previsione normativa secondo cui la riduzione dei termini di accertamento si applica “solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1”. Ad esempio I contribuenti forfetari, che sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, non possono avvalersi dei benefici fiscali all’uopo previsti. Presumibilmente, per fruire della riduzione dei termini di accertamento i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario dovranno emettere la fattura in formato digitale, sia pure facoltativamente. La disposizione in commento prevede che le modalità di tracciabilità dei pagamenti oltre la soglia dovranno essere individuate con apposito decreto ministeriale. Nelle more dell’emanazione del decreto dovrebbe potersi fare riferimento al D.M. 4 agosto 2016. Tale provvedimento prevede che i termini abbreviati debbano interessare i soli redditi di impresa e di lavoro autonomo e non le altre tipologie di reddito. Ad esempio, il reddito da fabbricati resta soggetto ai termini di accertamento ordinari. Inoltre, non sono derogati i maggiori termini previsti in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (notifica dell’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). Anche se le numerose modifiche alle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non sono state coordinate con le disposizioni applicative via via emanate, dovrebbero restare ancora valide le condizioni previste dall’art. 4, D.M. 4 agosto 2016. A tal proposito assume particolare rilievo la comunicazione nella dichiarazione dei redditi dell’esistenza dei presupposti per fruire del beneficio, la cui mancanza determina l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. In buona sostanza l’omessa comunicazione nella dichiarazione dei redditi determina la decadenza dal regime premiale in rassegna. Analogamente alla mancata comunicazione, da effettuarsi all’interno della dichiarazione dei redditi, circa la volontà di applicare il regime premiale, l’effettuazione, anche di un solo pagamento, oltre la soglia di 500 euro, determina la decadenza dai benefici fiscali. La decorrenza del limite di 500 euro L’applicazione del limite di 500 euro decorre dal periodo d’imposta 2019. Conseguentemente la disposizione non condizionerà la scelta dell’adeguamento dovuta all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2018. I contribuenti potrebbero così essere indotti ad integrare i ricavi o i compensi risultanti dalle scritture contabili al fine di ottenere la riduzione dei termini di accertamento relativi al periodo di imposta 2018 di un solo anno. La situazione relativa al 2019 sarà però diversa in quanto i contribuenti potranno ottenere, beneficiando dell’applicazione della disposizione in rassegna, la riduzione di due anni dei termini di accertamento. È necessario, però, non solo che gli incassi e i pagamenti siano tracciati, ma che gli stessi siano documentati con l’emissione delle fatture in formato elettronico. Con riferimento all’anno 2019 saranno così ancora esclusi i commercianti al minuto ex art. 22, D.P.R. n. 633/1972 in quanto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi - nella sostanza equivalente all’obbligo di fatturazione elettronica - è entrato in vigore dal 1° luglio 2019. Solo successivamente, qualora il nuovo obbligo sarà stato applicato per l’intero periodo d’imposta, anche questi soggetti potranno applicare la disposizione in rassegna. Invece per gli esercenti arti e professioni, ovvero per ogni altro contribuente soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica, e non esercente una delle attività di cui all’art. 22, la disposizione avrà già effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Il beneficio, cioè la riduzione del termine di accertamento di due anni, troverà applicazione in questo caso indipendentemente dal punteggio di affidabilità ottenuto con l’applicazione degli ISA nei confronti del contribuente.