I punteggi ISA del 2019 in soccorso di quelli conseguiti nel 2018. Per superare le difficoltà del primo periodo di applicazione dei nuovi indicatori e per stemperare gli effetti del Coronavirus, le pagelle ISA diventano pluriennali. Il giudizio sintetico di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2019 potrà essere infatti letto ed esaminato, in combinazione con quello ottenuto dal contribuente nell’anno 2018 nell’ottica di migliorarne il giudizio complessivo di affidabilità. Allo stesso modo per l’affidabilità fiscale del periodo d’imposta 2020 si dovrà tenere conto anche dei risultati ottenuti negli anni 2018 e 2019. Tutto ciò per effetto delle disposizioni in materia di indicatori sintetici di affidabilità fiscale contenute nell’art. 159, comma 2, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Nello specifico, la disposizione in commento prevede che per effetto delle difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e degli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, prosegue la disposizione normativa in commento, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019. Il cambio nelle strategie di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria impone, quale logica conseguenza, anche una modifica dei comportamenti e delle valutazioni dei contribuenti in relazione al giudizio di affidabilità fiscale che emergerà dall’utilizzo del software “Il Tuo ISA 2020” ai dati del periodo d’imposta 2019. Allo stesso modo anche l’eventuale miglioramento del punteggio sintetico di affidabilità fiscale dovrà essere valutato in un’ottica pluriennale, dovendo comunque considerare il risultato finale dello stesso sul biennio 2018 e 2019. Ciò premesso vediamo come le novità introdotte dal decreto Rilancio impatteranno sulla prossima dichiarazione dei redditi e quali potranno essere le considerazioni e le eventuali contromisure che i contribuenti potranno adottare. Il giudizio sintetico di affidabilità fiscale del 2019 Prima di entrare nel merito dell’impatto delle novità introdotte dal decreto Rilancio, non possiamo non considerare che nella prossima dichiarazione dei redditi, i contribuenti che non hanno da far valere una causa di esclusione dagli ISA, dovranno cimentarsi con i quadri dell’apposito modello e con i risultati del software di calcolo degli indicatori. Il giudizio sintetico di affidabilità fiscale per il solo periodo d’imposta 2019 dovrà essere attentamente valutato unicamente nell’ottica dell’accesso o meno ai benefici dello specifico regime premiale disciplinato dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017. Come è noto i livelli di premialità per l’anno 2019 sono stati fissati dal provvedimento direttoriale del 30 aprile 2020, n. prot. 183037/2020 e ricalcano, pedissequamente, i punteggi già previsti per il 2018, primo anno di applicazione degli ISA. Per alcune tipologie di benefici il provvedimento in oggetto ha previsto una doppia possibilità di accesso. Oltre al punteggio conseguito nel periodo d’imposta 2019 i contribuenti potranno infatti accedere agli specifici benefici premiali anche attraverso la media aritmetica semplice dei punteggi ottenuti negli anni 2019 e 2018. In quest’ottica dunque il punteggio sintetico di affidabilità fiscale conseguito nel 2019 potrebbe essere migliorato, incrementando i ricavi o i compensi dichiarati, al preciso fine di raggiungere il punteggio, singolo o medio, necessario al conseguimento del beneficio premiale desiderato. La valutazione dei punteggi in ottica di analisi del rischio Per effetto delle novità sopra esaminate, la valutazione del punteggio di affidabilità fiscale in termini di analisi del rischio di controllo fiscale dovrà essere invece effettuata combinando assieme i punteggi conseguiti nei due periodi di riferimento: 2018 e 2019. In questo senso dovrà essere anche valutata la possibilità di un adeguamento in termini di maggiori ricavi e compensi finalizzato all’innalzamento del punteggio di affidabilità fiscale del 2019. Nel caso di un basso punteggio di affidabilità fiscale conseguito nell’anno 2018, il contribuente deve infatti valutare in che modo il punteggio 2019 può attenuare, agli occhi degli 007 del fisco, tale negatività. Stando al tenore letterale della disposizione sopra evidenziata, infatti, i risultati in termini di affidabilità fiscale conseguiti nel periodo d’imposta 2019, verranno appositamente valorizzati sia dall’Agenzia delle Entrate che dalla Guardia di Finanza, nelle strategie di controllo aventi ad oggetto il periodo d’imposta 2018. La conseguenza logica di un tale ragionamento non può che essere quella di una lettura combinata, sulla base di una semplice media aritmetica, dei punteggi di affidabilità fiscale conseguiti nel 2018 e nel 2019. Ad esempio Un punteggio negativo pari a 5 conseguito nell’anno 2018 potrebbe essere sterilizzato e ricondotto in una logica di sostanziale affidabilità fiscale per effetto di un punteggio conseguito nel 2019 in grado di produrre un risultato medio almeno superiore a 6. Ovviamente, a fronte di punteggi estremamente negativi conseguiti nell’anno 2018, ben difficilmente le pagelle del 2019 riusciranno a ricondurre il contribuente alla sufficienza fiscale. Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, a tutte quelle situazioni in cui il software “Il Tuo ISA 2019” ha fornito punteggi pari ad 1 o poco più. Dal punto di vista puramente algebrico, un punteggio di poco superiore al 2, ottenuto nel 2018, potrebbe essere ricondotto alla sufficienza fiscale sulla base di un punteggio pari a 10 conseguito nel 2019. Se tuttavia una tale situazione si dovesse verificare non si potrebbe non considerare l’anomalia e la stranezza di tali risultati. Come si può infatti pensare che la situazione dello stesso contribuente, misurata magari dallo stesso modello ISA non revisionato nel 2019, possa portare a risultati così tanto differenti? Delle due l’una: o è cambiata radicalmente l’attività svolta in termini sia strutturali che economici, o sono i modelli ISA che hanno notevoli problemi nella corretta visualizzazione e stima di situazioni analoghe differenziate unicamente dal diverso periodo temporale. Al di là di questi aspetti non si può non considerare come in molti casi invece un buon punteggio ISA del 2019, raggiunto magari anche con un adeguamento, possa consentire di dare maggiore tranquillità anche per il periodo d’imposta precedente nel quale si era conseguito un punteggio di poco al di sotto della sufficienza fiscale.