Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2024 n. 88 è stato pubblicato il D.M. MEF 18 marzo 2024, contenente l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore a partire dal periodo d’imposta 2023, che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del MEF del 21 marzo 2022. Il decreto si è reso necessario tenuto conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. La metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica è riportata negli allegati: - per la Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari; - per la Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili; - per la Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF; - per la Territorialità generale; - per la Territorialità del commercio. Gli specifici indicatori territoriali sono utilizzati ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2023. Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono riportati nelle note tecniche e metodologiche di cui agli allegati: - per le modalità di calcolo del coefficiente individuale; - per le matrici per l’applicazione; - per la gestione del numero delle unità locali; - per i criteri di arrotondamento. Cause di esclusioni per ISA Inoltre, il decreto individua le cause di esclusione dagli ISA. In particolare, con il decreto sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti. Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti: - dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro; - dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari; - dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati; - delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; - dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.