Con l'ordinanza n. 13810 del 6 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Piero Chiambretti che chiedeva il rimborso dei versamenti Irap per le annualità 2005-2009, per non aver provato l'autonoma organizzazione avendo affidato parte della propria attività alla Marangoni Spettacoli. IL FATTO Il noto presentatore e autore di programmi televisivi aveva presentato all’Agenzia delle Entrate di Torino, distinte istanze per ottenere il rimborso dell’Irap versata negli anni d’imposta dal 2005 al 2009; formatosi il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, ricorreva innanzi alla Ctp di Torino che respingeva i ricorsi riuniti affermando l’insussistenza di un’autonoma organizzazione facente capo allo stesso ricorrente per aver affidato le funzioni organizzative della propria attività a terzi e per avere l’attività dei terzi coinvolti (nello specifico la società Marangoni Spettacoli) contribuito ad incrementare l’attività professionale dell’autore attraverso procacciamento di clientela. Chiambretti ricorreva in appello assumendo che non vi fosse alcun rapporto contrattuale con il terzo, trattandosi di collaborazione occasionale, nella forma della commissione d’intermediazione, senza che potesse ravvisarsi un’autonoma organizzazione appaltata a terzi né delega di funzioni organizzative. I giudici di secondo grado, tuttavia, respingevano l’appello ritenendo che il presentatore, al di là della ingerenza dei terzi all’attività organizzativa, non avesse dimostrato la natura delle prestazioni convenute con il terzo nonché le spese sostenute, limitandosi ad allegare fatture, per giunta non complete, riferibili soltanto ad alcune spese tanto da non poter «... essere assunto per presunzioni l’insussistenza di un’organizzazione a suo beneficio». Avverso tale sentenza Chiambretti ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Ctr per aver negato il rimborso senza tener conto che non sarebbe assoggettabile ad imposta l’attività artistica svolta in assenza di beni strumentali rilevanti e senza l’ausilio di collaboratori fissi e personale di segreteria. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La ratio decidendi della pronuncia di rigetto della domanda di rimborso è l’assoggettabilità ad Irap dell’attività del contribuente per mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’insussistenza di un’organizzazione terza a beneficio del ricorrente, circa la natura del rapporto con il terzo e circa le spese sostenute nei confronti della società terza. Ciò detto, la Cassazione osserva come sia stato oramai abbondantemente chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’Irap – come previsto dall’articolo 2 del D.Lgs. 15 settembre 1997 n. 446 – ed il cui accertamento spetta al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. In applicazione di tali principi e con riferimento specifico all’attività artistica (e sportiva), la Suprema Corte ha soggiunto che «costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità personali, nonostante la produzione del reddito cospicuo, non potendosi desumere l’esistenza dei presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l’accertamento alla natura ossia la struttura e dalla formazione del rapporto giuridico al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale». Quanto all’onere della prova in materia di rimborso Irap, è consolidato l’orientamento di legittimità secondo cui, in linea generale, l’applicazione dell’imposta è esclusa soltanto ove si tratti di attività non autonomamente organizzata, con onere a carico del contribuente, in caso di richiesta di rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, della prova dell’assenza delle condizioni dell’autonoma organizzazione. Nel caso di professionista d’arti, per gli Ermellini non v’è motivo di discostarsi da tali principi in quanto – benchè in base alla giurisprudenza su richiamata anche in caso di reddito cospicuo possa presumersi che l’artista (o lo sportivo) conti solo sulle proprie forze – il contribuente non può considerarsi automaticamente escluso dall’imposizione per il solo fatto di esercitare tali attività, ma, ove presenti domanda di rimborso dell’imposta che assume indebitamente versata e v’è contestazione sulla tipologia di collaborazione ricevuta dal terzo, ha l’onere di provare l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione in relazione allo svolgimento di detta attività. Nel caso di specie correttamente la Ctr ha valutato il presupposto fondamentale per l’imposizione Irap, ritenendo che il requisito dell’autonoma organizzazione, nonostante la specifica contestazione, non fosse stato affatto provato dal contribuente, essendo all’uopo del tutto insufficienti le fatture prodotte e mancando agli atti il contratto intervenuto con la società Marangoni Spettacoli. Dal complesso della motivazione è evidente, cioè, che la Ctr ha ritenuto che dalla documentazione prodotta non vi fossero elementi sufficienti dai quali ricavare che la formazione e la tipologia del rapporto giuridico instaurato con il terzo costituisse una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell’attività professionale e non invece, un’organizzazione più complessa non riferibile direttamente al contribuente, così facendo corretta applicazione della legge e dalla consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità in materia di Irap. Ne consegue il rigetto del ricorso.