Si può serenamente affermare, senza timore di smentita, di appartenere in un’era influencer-centrica; il loro ruolo permea in maniera così profonda la società che l’attività svolta dagli stessi rappresenta oggi una delle forme più efficaci per influenzare il comportamento e le scelte di un numero sempre più vasto di utenti e (soprattutto) potenziali consumatori. Campagne di marketing e comunicazione a servizio delle aziende clienti, promozione della propria immagine e del proprio brand attraverso le principali piattaforme di video-comunicazione rappresentano solo alcune delle modalità più standard con cui gli stessi esercitano la propria attività: gli ambiti di intervento, infatti, sono i più disparati. Vediamo le linee guida che dovrebbero essere seguite per non incappare in violazioni della normativa tributaria. Imposte dirette All’interno del TUIR non ci sono norme che disciplinino il corretto trattamento da riservare ai proventi ritraibili dello svolgimento dell’attività di influencer; anche per tale ragione, per i precursori della professione poteva risultare non agevole individuare il corretto trattamento fiscale da riservare al proprio business. Più in particolare - escludendo quei casi (marginali) in cui il reddito prodotto dall’Influencer poteva essere “attratto” al regime d’impresa - era dibattuto tra gli operatori del settore se tali proventi potessero qualificarsi come: - reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente; o - reddito di lavoro autonomo esercitato occasionalmente (tale reddito, pur avendo la stessa natura del primo, si differenzia per i suoi - non propriamente chiari e precisi - meccanismi di determinazione); o - “reddito” derivante dallo sfruttamento del diritto d’immagine (anche tale reddito, pur avendo la stessa natura del primo e del secondo, differisce significativamente quanto a meccanismi di determinazione). Nella Tabella n. 1 è riportato, a titolo esemplificativo, un confronto in termini di meccanismi di determinazione del reddito, con riferimento alle tre fattispecie reddituali sopra elencate. Tabella n. 1 Reddito Lav. aut. abituale Lav. aut. occasionale Sfruttamento immagine Componenti positivi Compensi percepiti Compensi percepiti Proventi percepiti Componenti negativi Spese sostenute nell’esercizio della professione Costi specificamente inerenti Componenti negativi = 25% dei proventi percepiti o 40% se contribuente di età inferiore a 35 anni Le conclusioni riportate nella sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Piemonte, n. 219/2/23 relativa al caso Cristiano Ronaldo hanno, fortunatamente, contribuito a fugare le incertezze interpretative fino a quel momento esistenti. In tale sentenza, i giudici, utilizzando proprio gli influencer come riferimento e prendendo in considerazione: - come sia cambiato lo “schema-tipo” contrattuale legato alle prestazioni rese da tutti quei soggetti che fanno dello sfruttamento del proprio diritto d’immagine il proprio lavoro quotidiano; - quanto i suddetti soggetti si dedichino con impegno professionale e continuo alla gestione della propria immagine; - come l’immagine di questi rappresenti sempre di più un valore la cui “divulgazione” possa assumere i connotati di un’attività propriamente professionale e produttiva di reddito, hanno concluso che la gestione della propria immagine in modo abituale e professionale possiede i connotati tipici dell’attività di lavoro autonomo e, dunque, tutti i proventi ritratti per effetto dello svolgimento dell’attività di influencer (indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti per effetto dello svolgimento di attività l’una diversa dall’altra - e.g. attività di shooting, di personal appearance, cessione del diritto d’immagine in senso stretto) rappresentano, per il percettore, reddito di lavoro autonomo esercitato abitualmente ex art. 53, comma 1, TUIR; la sua determinazione, quindi, avverrà come differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti e le spese sostenute nell’esercizio della professione nel periodo di imposta , salvo quanto stabilito nel corpus dell’art. 54 TUIR, con riferimento alla possibilità di dedurre dal reddito alcune spese in misura limitata. Tale conclusione, a parere di chi scrive (tralasciando l’onere connesso ai maggiori adempimenti di natura tributaria ed amministrativa) non è affatto “penalizzante” per gli influencer. Infatti, la possibilità di determinare il proprio reddito in ossequio alle disposizioni previste lavoratori autonomi “abituali”, potrebbe consentire la deduzione di spese in una misura ben maggiore sia rispetto alla percentuale a forfait, riconosciuta ex lege nell’ambito della determinazione del “reddito da sfruttamento del diritto d’immagine” sia rispetto ai costi “specificamente inerenti” deducibili nel contesto della determinazione del reddito di lavoro autonomo “occasionale”. Ad esempio, con riferimento proprio alle spese sostenute, è di notevole interesse segnalare come la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Lombardia, n. 468/7/24, abbia sancito che il vestiario utilizzato dal contribuente (nel caso di specie, un influencer nel campo dell’immagine e della moda) sia parte integrante del personaggio - e dell’immagine che viene professionalmente spesa - pertanto i costi sostenuti per il loro acquisto siano da considerarsi inerenti all’attività svolta e, dunque, deducibili nei limiti del 50%, in considerazione del possibile utilizzo promiscuo. Infine, è rilevante rammentare che al ricorrere dei requisiti di legge, gli influencer potranno usufruire del regime forfettario, il quale consente di pagare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15% (5% per i primi cinque anni di attività, ricorrendone gli ulteriori requisiti) da computarsi sul 78% (indicativamente, e con riferimento al codice ATECO utilizzato - si veda infra) dei compensi incassati. Tuttavia, tale regime non consente la deduzione “analitica” dei costi a differenza di quanto previsto, invece, per il regime “ordinario” che considera come deducibili tutte quelle spese puntualmente individuate dall’art. 54 TUIR. Imposte indirette Anche con riferimento al comparto delle imposte indirette - e specificamente con riferimento all’IVA - non ci sono norme specificamente destinate agli influencer. Considerando, tuttavia, quanto riportato in relazione al comparto delle imposte dirette (ossia che la loro attività è suscettibile di produrre reddito di lavoro autonomo abituale), per effetto di quanto sancito dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, tale attività è rilevante ai fini IVA e, pertanto, gli influencer: - dovranno dotarsi di apposita partita IVA, da richiedersi attraverso la compilazione e l’invio del modello AA9/12; Con riferimento al codice attività esercitata da inserire nel suddetto modello all’interno del “QUADRO B”, si rammenta che l’ISTAT, tra le nuove occupazioni individuate nella “Classificazione delle Professioni Cp2021” in vigore dal 1° gennaio 2023, ha incluso anche quella di influencer, tuttavia, non esiste ancora un codice ATECO specificamente dedicato a questa attività tant’è vero che quelli che vengono solitamente utilizzati sono il 73.11.02 “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” oppure il 73.11.01 “Ideazione di campagne pubblicitarie”. - dovranno assolvere tutti i vari adempimenti posti a carico dei soggetti che possiedono una partita IVA in regime “ordinario”, quali, ad esempio, l’invio delle fatture in formato elettronico attraverso SdI, la compilazione e l’invio delle liquidazioni periodiche IVA, la compilazione e l’invio della dichiarazione annuale IVA e la tenuta di una contabilità. Ovviamente, ricorrendone i requisiti, gli influencer potranno usufruire del regime forfettario - sgravandosi, peraltro, dall’assolvimento di diversi adempimenti. Conclusioni L’intervento delle Corte di Giustizia di secondo della Regione Piemonte ha assunto un ruolo di assoluto rilievo avendo (finalmente) fatto chiarezza anche in relazione alla corretta determinazione dei redditi prodotti dagli influencer, argomentando in modo più che completo le proprie conclusioni. Tali delucidazioni (significativamente auspicate e favorevolmente accolte) potranno quindi consentire a tutti quei soggetti che si occupano della gestione della propria immagine di avere delle chiare “linee guida” per adempiere correttamente ai propri obblighi e adempimenti tributari.