La Corte costituzionale, con la sentenza n. 57 del 15 aprile 2024, ha affrontato il problema della legittimità costituzionale delle leggi della Regione Campania n. 15 del 2005 e n. 1 del 2008, che hanno imposto alle imprese del settore estrattivo da cave due contributi per compensare i danni ambientali causati dall’attività di estrazione. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Campania n. 15 del 2005 limitatamente alla parte in cui prevede, al comma 2, che il contributo previsto dalle imprese che svolgono l’attività estrattiva da cave nella Regione Campania è dovuto, oltre che per il finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano (Salerno), anche «per tutte le attività di gestione societaria». La Corte, dopo aver precisato che i contributi imposti dalla legge regionale hanno la finalità di indennizzare la collettività per il pregiudizio subito in conseguenza della gestione delle cave, ha ritenuto che il contributo previsto dall’art. 17 della legge regionale non è irragionevole nella parte in cui è destinato a finanziare i lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano, poiché la realizzazione dell’aeroporto può portare miglioramenti al territorio dell’intera Regione. Non è, invece, ragionevole – in violazione dell’art. 3 Cost. – l’ulteriore previsione secondo cui il contributo è destinato anche al finanziamento delle «attività di gestione societaria» dell’aeroporto, poiché la gestione societaria è totalmente avulsa dalla logica indennitaria che giustifica il prelievo, in quanto costituisce una mera attività aziendale, svolta dalla società concessionaria dell’aeroporto, la quale risponde delle eventuali disfunzioni gestionali e deve assumersi in proprio il relativo rischio d’impresa. La Corte ha invece dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Regione Campania n. 1 del 2008, che impone alle imprese del settore estrattivo un contributo destinato per il 50 per cento ad alimentare un «Fondo per la ecosostenibilità» e per il restante 50 per cento del contributo a finanziare una serie di spese riferibili all’attività estrattiva. La Corte ha rilevato, in relazione alla destinazione del contributo alla alimentazione del «Fondo per la ecosostenibilità», che la scelta del legislatore regionale non è irragionevole, poiché il contributo è imposto per il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale meritevoli di considerazione. Non è irragionevole neppure la previsione relativa alla destinazione del restante 50 per cento del contributo, la quale è volta a finanziare spese riferibili all’attività estrattiva e che non risultano già sovvenzionate in base ad altre disposizioni regionali.