Ctr Lombardia - Sentenza n. 3322/22/2019 In presenza di scritture contabili in regola dal punto di vista formale è legittimo il ricorso al metodo di accertamento induttivo (presuntivo) per la ricostruzione dei ricavi della società verificata, anche sulla base di presunzioni semplici purché dotate delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza. Ma ciò non si realizza laddove l’accertamento tributario si fondi essenzialmente sugli studi di settore e sulle caratteristiche dell’attività esercitata senza considerare elementi concreti rilevanti. Questo uno dei principi che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 3322/22/2019. IL FATTO La controversia concerneva l’impugnazione da parte di una Snc e dei suoi soci di avvisi di accertamento ai fini Irap-Iva (società) e per la relativa Irpef (soci); per l’accertamento a carico della società l’Ufficio si era avvalso del metodo analitico-induttivo per la ricostruzione del reddito d’impresa (articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/73). Società e soci contestavano gli avvisi sia per l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’atto, sia perché la contabilità era regolare e l’Ufficio non aveva tenuto conto di elementi concreti rilevanti, così difettando il presupposto di legge della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. I giudici di prime cure decidevano di accogliere il ricorso ritenendo assorbente la prima eccezione, essendo una attività di verifica iniziata con accesso breve presso i locali dell’azienda, non conclusa con un verbale di chiusura delle operazioni e proseguita a tavolino con altre modalità (invito a produrre documenti); pertanto la Ctp annullava gli avvisi ricordando che anche in tale ipotesi devono essere applicate le garanzie di cui dello Statuto. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA I giudici regionali confermano la sentenza favorevole ai ricorrenti, ma con altra motivazione. Non concordano con l’opzione seguita dai primi giudici circa l’applicazione alla fattispecie delle garanzie dello Statuto in quanto dagli atti risultava che l’accesso breve non era da considerarsi oggetto della controversia esaminata in quanto era stato notificato alla società il processo verbale assegnandole il termine per proporre eventuali osservazioni (non presentate dalla parte); una serie di violazioni constatate avevano quindi portato alla rielaborazione dello studio di settore a cui seguiva l’emissione di un “nuovo” accertamento (a tavolino), preceduto da invito a comparire per rendere chiarimenti e produrre documentazione, per il quale, secondo il Collegio, non trovava applicazione lo Statuto del contribuente. Viene parimenti confermata l’illegittimità degli atti impositivi perché emessi in violazione della norma che disciplina l’accertamento induttivo; secondo la Ctr l’Ufficio aveva fatto ricorso al metodo induttivo, ricostruendo, però, presuntivamente i maggiori ricavi della società contribuente non già sulla base di presunzioni dotate delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, bensì sulla base di mere presunzioni, fondate sugli studi di settore e, in generale, sulle caratteristiche dell’attività d’impresa esercitata, ma senza tenere in debita considerazione alcuni elementi concreti certamente rilevanti: ad esempio, ai fini della determinazione del «monte ore lavorate» i due soci erano, nell’anno contestato, già in pensione.