Semaforo rosso per l’agenzia delle Entrate sulle annualità precedenti la dichiarazione di emersione volontaria di capitali all’estero. Con le ordinanze gemelle 27893 e 27894 del 31 ottobre 2018 la Cassazione, sezione tributaria, riafferma un principio di permanente attualità, anche se nello specifico riferito allo scudo fiscale-ter del decennio scorso. La potestà impositiva dell’Amministrazione, stabilisce la Corte - dando peraltro pedissequa applicazione al Dl 78/2009 - resta viva solo se precedente all’autodichiarazione del contribuente. Scontato ma importante, questo principio, perchè destinato a riemergere in vari contenziosi sorti a margine della voluntary disclosure del 2015, la cui legge (186/14) stabiliva la medesime preclusioni per l’Agenzia. I fatti di causa riguardavano un contribuente milanese che, all’esito della emersione da scudo-ter, si era visto notificare un accertamento sintetico sul maggior reddito determinato per l’anno d’imposta 2006. Impugnato l’atto dell’Amministrazione davanti alle Commissioni tributarie, il contribuente si era visto disconoscere le sue ragioni in entrambi i gradi, arrivando così al giudizio di legittimità. Secondo il difensore, l’Ufficio aveva palesemente violato l’articolo 13-bis del Dl 78/2009 non ritenendo prova valida contraria «idonea a vincere la presunzione di maggior reddito su cui è fondato un accertamento sintetico» la circostanza che il contribuente avesse aderito alla terza chiamata dello scudo fiscale, nel 2009. Seguendo quello schema - molto diverso da quello rivisto sei anni dopo con il programma di Voluntary disclosure - il ricorrente aveva presentato una dichiarazione riservata per l’emersione delle attività finanziarie detenute all’estero in violazione del monitoraggio fiscale (quadro RW). Secondo la legge, la copertura offerta dallo scudo ter poteva essere opposta a qualunque tipo di accertamento e quindi - sosteneva il difensore - anche al “sintetico” del caso in oggetto. Unico limite alla copertura era, come noto - e come riproposto poi per la Vd del 2015 - se, alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, erano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche o intraprese altre attività di accertamento fiscale o contributivo formalmente notificati al contribuente, fino ai semplici avvisi, inviti, questionari e richieste. Nel caso impugnato, se era pacifico che le annualità contestate erano precedenti allo scudo, le attività dell’Ufficio erano state però successive, in quanto il questionario (articolo 32 Dpr 600/1973) risultava notificato al contribuente solo nell’anno 2010, determinando quindi l’effetto preclusivo della dichiarazione spontanea. Da qui l’annullamento della sentenza della Ctr Lombardia con il rinvio a un collegio in diversa composizione.