Le somme richieste dalle aziende vanno attentamente analizzate e solo in funzione della loro finalità possono rappresentare aiuti di Stato o bonus occupazione ex articolo 7 della legge 388/2000 (ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Un dilemma non di poco conto quello finito sul tavolo dei Supremi giudici (ordinanza n. 7105 del 13 marzo 2019), in quanto i colleghi della Ctr avevano ingenerato confusione per l'asserita compatibilità dell'agevolazione fiscale rispetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, con conseguente disapplicazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 388/2000 e 63 della legge 289/02. Si tratta di due benefici che non possono in alcun modo sovrapporsi. Perché di possa avere il diritto al cosiddetto bonus occupazione, infatti, è necessario dimostrare a quale tipo di investimento occupazionale è destinato. Altrimenti l'amministrazione provvede al diniego, ma senza arrivare in Cassazione. I Supremi giudici hanno anche puntualizzato che il bonus occupazione non può superare nel triennio il tetto dei 100mila euro.