I giornalisti pubblicisti devono essere iscritti all'Inpgi e non all'Inps a meno che i prestatori non esprimano la volontà di rimanere con la previdenza pubblica. Questo il chiarimento della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 15162 del 4 giugno 2019. Nel caso concreto due giornalisti lavoravano come addetti stampa dell'Inps. L'Istituto di previdenza ha osservato che, non avendo i due soggetti effettuato una scelta, anche per loro valeva la regola di restare presso l'Istituto di prima appartenenza. Ma come detto per i giornalisti pubblicisti l'iscrizione è obbligatoria presso l'Inpgi. L'Istituto provvede a corrispondere ai propri iscritti: il trattamento straordinario di Integrazione salariale; la pensione anticipata di vecchiaia e altro. Di conseguenza non avendo i dipendenti manifestato la loro volontà di mantenere l'iscrizione presso l'Inps quale gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, il loro datore di lavoro era obbligatoriamente tenuto ad assicurarli presso l'Inpgi. Secondo, infatti, la normativa di settore (legge n. 388/2000, legge Finanziaria 2001) era previsto per pubblicisti interessati la possibilità di optare per il mantenimento dell'iscrizione presso la gestione Inps, però da esercitare entro 6 mesi dall'entrata in vigore, di modo che in mancanza, i giornalisti andavano obbligatoriamente iscritti presso la gestione Inpgi.