FSBA: TAR Lazio sospende obbligo iscrizione
I giudici amministrativi hanno ordinato di consentire la presentazione dell'istanza di concessione per l'assegno ordinario di integrazione salariale senza l'obbligo di iscrizione
Con un provvedimento cautelare il Tar del Lazio si è espresso in merito all’obbligo di iscrizione al Fondo Fsba – Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato – per poter accedere alla cassa integrazione da parte dei dipendenti delle aziende artigiane.
I giudici amministrativi, accogliendo l’istanza del ricorrente, hanno ordinato all’EBNA – Ente bilaterale nazionale per l’artigianato – e al Fondo Fsba di consentire senza indugio allo stesso la presentazione dell’istanza di concessione per l’assegno ordinario di integrazione salariale, senza l’obbligo di iscrizione alle predette associazioni.