Con l’ordinanza n. 26126 del 16 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento, in base al quale i beni rientranti in un fondo patrimoniale possono essere oggetto di esecuzione da parte dell’Agente della riscossione ove la sottesa obbligazione tributaria sia sorta per soddisfare le esigenze e i bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali necessità. IL FATTO L’Agente della Riscossione notificava a un contribuente esercente attività agricola, a seguito dell’insorgere di un debito tributario, un’iscrizione ipotecaria (art. 77, D.P.R. n. 602/1973), la quale successivamente veniva eseguita su alcuni immobili, ricompresi in un fondo patrimoniale costituito in precedenza. Veniva presentato ricorso avverso tale iscrizione, accolto dalla CTP. Successivamente, a seguito dell’appello, la CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo illegittimo l’operato dell’Agente della riscossione. Tale sentenza veniva impugnata dall’Agente della riscossione, che ricorreva in Cassazione, eccependo il vizio di violazione di legge, perché la CTR aveva errato nel ritenere applicabili all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 i precetti previsti dall’art. 170 c.c. che, per la ricorrente, avrebbero avuto invece efficacia unicamente nell’ambito dell’esecuzione forzata. Ad avviso della ricorrente, il richiamo operato dai giudici di appello all’art. 170 c.c. sarebbe stato errato perché tale norma faceva riferimento all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi e non anche all’attività cautelare in cui si concretizzerebbe invece l’iscrizione ipotecaria ex art. 77. Inoltre, la CTR aveva confermato l’illegittimità dell’ipoteca indipendentemente dalla prova o meno dell’estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia e della conoscenza della predetta estraneità in capo al creditore. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agente della riscossione. In tema di riscossione coattiva delle imposte, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell’affermare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria su beni facenti parte di fondo patrimoniale purché sussistente la condizione prescritta dall’art. 170 c.c. e cioè che l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o il titolare del credito non ne conosca l’estraneità agli stessi. In sintesi, il criterio identificativo dei debiti per i quali è ammessa l’esecuzione sui beni del fondo non va ricercato nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto che l’ha generata e i bisogni della famiglia, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della stessa famiglia. Per la Suprema Corte grava sul debitore che voglia eccepire l’impignorabilità del bene in questione l’onere di provare l’estraneità del debito a dette esigenze familiari e la consapevolezza del creditore. Peraltro, i giudici di merito avevano fornito una motivazione del tutto apparente, non specificando in alcun modo la ragione del proprio convincimento. Nella specie, la CTR non aveva tenuto conto della necessità di verificare se i debiti contratti con l’Erario fossero o meno dovuti a bisogni della famiglia o a ragioni estranee non assumendo peraltro rilievo che l’obbligazione tributaria riguardasse obbligazioni assunte con riguardo all’attività di impresa del ricorrente. La sentenza d’appello è stata così cassata con rinvio.