Negli ultimi anni il legislatore, nell’ottica di rendere l’Italia un Paese “fiscalmente attrattivo”, ha introdotto una serie di misure volte ad incentivare l’ingresso di contribuenti nel nostro Paese o a favorire il rientro di italiani emigrati all’estero. Nell’ambito di questi provvedimenti si registra anche un intervento dedicato ai pensionati esteri che, se trasferiscono la residenza in alcuni comuni del Sud Italia, possono beneficare di un regime di particolare favore. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 24-ter del TUIR introdotto dalla legge di Bilancio 2019 e che è stato recentemente modificato dalla legge di conversione (l. n. 58/2019) del decreto Crescita. Previgente versione La norma prevedeva l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% (per cinque periodi di imposta) per i redditi di fonte estera per i contribuenti che soddisfacevano le seguenti condizioni: - non essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace; - essere titolari di redditi da pensione ed assegni ad essi equiparati erogati da soggetti esteri; - trasferire la residenza in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, in uno dei Comuni appartenenti al territorio del “Mezzogiorno”, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, situati nelle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia; - trasferire la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa. Infine, erano previsti esoneri di non poco rilievo, quali: - gli obblighi dichiarativi degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero; - l’esenzione da imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, sempre detenuti all’estero. Novità del decreto Crescita Nelle more della conversione del decreto Crescita, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 31 maggio 2019, ha reso note le modalità di esercizio dell’opzione di cui all’art. 24-ter del TUIR. In particolare, è stato chiarito che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza in Italia alle condizioni di cui sopra. Inoltre, sono state rese esplicite le indicazioni da inserire nella dichiarazione (e.g. status di “non residente in Italia”, giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale ecc.), le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva e gli effetti delle cause di interruzione prematura dell’agevolazione (e.g. revoca e decadenza dal regime). Il 29 giugno 2019 il decreto Crescita è stato convertito in legge e le disposizioni attuative insieme ai requisiti di accesso di cui sopra, possono ritenersi ancora validi, salvo le seguenti modifiche che hanno coinvolto la norma in commento: - al comma 1 dell’art. 24-ter del TUIR sono state soppresse le parole “percepiti da fonte estera o”. Pertanto, al fine di usufruire di tale tassazione agevolata, sarà necessario che i redditi di qualunque categoria, percepiti dai soggetti titolari di redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a) del TUIR, siano unicamente prodotti all’estero e non necessariamente percepiti da una fonte estera; - al comma 4, la parola “cinque” è stata sostituita dalla parola “nove”. In questo modo, l’opzione rimarrà valida addirittura fino a nove periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace l’opzione; - infine, il nuovo comma 7, statuisce che, qualora il contribuente decida di revocare l’opzione, gli effetti della stessa non si producono “laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti”. Nella versione previgente, gli effetti dell’opzione cessavano anche laddove fosse stata accertata l’insussistenza dei requisiti. Inoltre, a seguito della pubblicazione del nuovo testo in Gazzetta Ufficiale, qualora l’imposta sia versata parzialmente o il versamento venga del tutto omesso, l’opzione non cessa nel caso in cui il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo di imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Nella versione previgente, in tale ipotesi, gli effetti dell’opzione erano destinati a cessare con effetto immediato. Tuttavia, persiste il pagamento delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 e degli interessi. Considerazioni conclusive Nonostante le modifiche apportate dall’art. 5-bis del D.L. n. 34/2019, rimangono forti dubbi e criticità, non solo sulle concrete modalità di applicazione dell’agevolazione, ma anche sulla coerenza della normativa rispetto agli obiettivi prefissati dal Legislatore. In primo luogo, il Legislatore non si pone il problema del coordinamento della flat tax con le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Difatti, ove il singolo accordo prevedesse una tassazione concorrente tra Stato della fonte e Stato di residenza allora il trasferimento della residenza in Italia rappresenterebbe solo un ulteriore carico fiscale per il contribuente. Inoltre, non mancano alcune complicanze che potrebbero precludere l’accesso al regime: - la limitazione dell’opzione ad alcune Regioni del Sud e, in particolare, a Comuni con una ridotta densità demografica; - la mancata estensione del regime ai familiari dell’opzionante; - l’impossibilità di usufruire dell’opzione da parte dei pensionati italiani, dei quali già un numero considerevole è emigrato all’estero alla ricerca di regimi di tassazione più favorevoli; - la difficoltà di stabilire i “confini di inclusione” del reddito da pensione nella norma (la definizione prevista degli ordinamenti previdenziali esteri potrebbe discostarsi da quella domestica di “pensione”). In effetti, non sono pochi i paesi esteri (ad es. il Portogallo) che prevedono regimi di tassazione dei redditi da pensione maggiormente favorevoli e con requisiti di accesso molto più snelli; di conseguenza, l’Italia si presenterebbe poco attrattiva su questo fronte.