CNDCEC - Informativa n. 32 del 10 aprile 2020 Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 32 del 10 aprile 2020, con cui ha pubblicato le risposte fornite dall'INPS al Consiglio Nazionale su alcune tematiche concernenti adempimenti in materia di lavoro. In merito alla compilazione delle domande CIGO, è stato chiarito che le aziende con molteplici orari contrattuali per una Unità produttiva possono inviare una sola domanda per tutti i beneficiari con l'orario MEDIO settimanale. L'orario MEDIO settimanale si calcola dividendo le ore complessivamente lavorate in una settimana da tutti i lavoratori per il numero dei beneficiari. Inoltre è stato chiesto nel caso in cui la domanda di CIGO / FIS / CIGD venisse effettuata con richiesta iniziale per tutte le 9 settimane riconosciute dal Decreto 18/2020 ed al termie di detto periodo non fossero interamente fruite, se è confermata la possibilità di richiedere una proroga per le settimane ancora disponibili, rimanendo entro il termine di fruizione del 31/08/2020. Sul punto è stato evidenziato che per le modalità di computo si può far riferimento alla circolare 58/09 che prevede che i periodi possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Si considera fruita una giornata anche se un solo lavoratore è sospeso e i decreti possono autorizzare fino a 9 settimane. Inoltre, considerato che il periodo di CIG è espresso in settimane, le Regioni, previa verifica che le aziende non hanno già usufruito dell’intero periodo concedibile, potranno con un ulteriore decreto, concedere il periodo residuo, sempre nel rispetto del limite delle nove settimane di concessione. E’ stato evidenziato che in merito al requisito dimensionale del datore di lavoro ai fini dell’applicazione del FIS la circolare Inps 176/2016 recita che nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. Pertanto è stato chiesti se in caso di un’attività stagionale che rimane aperta solo da maggio ad settembre e per la quale da ottobre a aprile dell’anno successivo viene sospesa la matricola Inps, sia corretto calcolare la media del semestre precedente oppure debba essere considerarlo un nuovo inizio dell’attività. L’INPS ha evidenziato che la riattivazione di una posizione dopo un periodo di sospensione non è equiparabile ad un inizio attività e per determinare la media occupazionale devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività. Infine, in merito al pagamento diretto CIGO/FIS la circolare INPS 47/2020 ha chiarito che in caso di richiesta di pagamento diretto dell’integrazione da parte dell’INPS, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, l’azienda non ha obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.