Scade il 30 aprile 2024 il termine per la compilazione e la trasmissione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa di genere da parte dei datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti. I lavoratori in somministrazione non sono computati nel totale dei dipendenti, ai fini dell’obbligo di presentazione del rapporto. Per le aziende di dimensioni inferiori la trasmissione del rapporto è facoltativa. Per la compilazione del rapporto relativo al biennio 2022-2023 va fatto riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2021. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica, deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022. Dati da dichiarare L’art. 3, Legge n. 162/2021, stabilisce l’obbligo, a cadenza biennale, di redazione di un rapporto sul personale delle imprese con più di 50 dipendenti. Il rapporto contiene, oltre ai dati su genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale i dati sui lavoratori: - assunti nel corso dell’anno di riferimento; - coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività; - interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità; - il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa); - interessati dall’intervento di ammortizzatori sociali; - sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale; - coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento. Il datore di lavoro è altresì tenuto a indicare ulteriori informazioni quali il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza, l’importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice, con l’indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo o erogazione (anche in natura) eventualmente riconosciuti. Compilazione del modello Il modello telematico si compone dei seguenti campi: - occupazione totale al 31 dicembre 2023 (secondo anno del biennio), inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio. I dati vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze. Vanno considerati tutti i lavoratori con un contratto di lavoro subordinato (inclusi i cassintegrati, i dipendenti in aspettativa, le lavoratrici ed i lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale). a) nella colonna occupazione specificare il numero di lavoratori totali e di lavoratrici per categoria professionale, così come risulta al secondo anno del biennio di osservazione. b) nel campo promozioni indicare il numero totale dei passaggi di livello verso l'alto registrati nel corso dell'anno, qualsiasi sia la motivazione della promozione (anzianità, merito, etc.). c) indicare il numero totale di assunzioni, includendo anche i trasferimenti da unità produttive o dipendenze della stessa impresa localizzate in altri comuni. - dati relativi ai dipendenti in aspettativa o in congedo devono essere ulteriormente dettagliati inserendo le informazioni dei dipendenti in congedo di malattia, maternità o paternità ed in congedo parentale. I dati vanno riferiti al complesso delle unità produttive e delle dipendenze. - dati retributivi: monte retributivo lordo annuo, comprensivo di tutti gli elementi retributivi (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti); minimo tabellare; contingenza maturata; eventuali "indennità di funzione"; aumenti periodici di anzianità (scatti retributivi); superminimi collettivi; superminimi individuali; incentivi individuali; premio di produzione; straordinari; altre voci retributive non elencate (3° elemento, cottimo, concottimo, integrazioni da parte dell'azienda in caso di malattia, indennità di mensa, indennità per turnazione, premio di presenza, altre indennità); tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, altre mensilità. E’ necessario specificare la retribuzione annua (secondo anno del biennio) per ogni categoria professionale, per ogni CCNL applicato in azienda e per livello di inquadramento. I codici di livello indicati nella lista sono stati popolati secondo una nomenclatura omogenea pe rutti i CCNL. Sul proprio sito istituzionale il Ministero del Lavoro pubblicherà sia l’elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto che quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 23 marzo 2022). Sgravio contributivo Alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere in applicazione della prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato è concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l’anno 2022. L’esonero è determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa. Alle aziende che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, inoltre, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione di proposte progettuali, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti (INPS, circolare 27 dicembre 2022, n. 137). Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto all'art. 108, comma 7, così come modificato dall’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, infine, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della certificazione di genere. Sanzioni In caso d’inadempimento dell’obbligo di trasmissione del rapporto nei termini prescritti, la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione dei soggetti competenti, invita l’impresa interessata ad adempiervi entro 60 giorni. Nel caso in cui l’inottemperanza si protragga oltre 12 mesi, potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’impresa. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla verifica della veridicità del rapporto e quando esso risulterà mendace o incompleto troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro.