L’articolo 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 ha abrogato le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria) contenute nel D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627. Dunque, a far data dallo stesso e con le eccezioni ivi espressamente individuate (inerenti alla circolazione di alcuni beni quali, ad esempio, tabacchi e fiammiferi), il documento di trasporto (d.d.t.) ha assunto una funzione prettamente contabile, oltre che di strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441. In forza del richiamato articolo 1, del D.P.R. n. 472, «Il documento previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l’indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall’articolo 53 del citato decreto» (cfr. il comma 3). I d.d.t., dunque, sono i documenti principali, seppure non unici (si veda l’articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972) su cui poggia l’emissione delle fatture c.d. “differite”, ossia emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni in esse dettagliate [come previsto dal citato articolo 21, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 633]. Tuttavia, i d.d.t. non devono necessariamente viaggiare insieme ai beni in essi individuati, potendo, secondo le esigenze aziendali, «essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite strumenti elettronici (ossia tramite sistemi informativi che consentono la materializzazione di dati identici presso l’emittente e il destinatario). Parimenti, considerato anche che «il d.d.t. deve indicare "almeno le generalità del primo incaricato del trasporto", il quale, però, "non è tenuto ad eseguire ulteriori annotazioni" sul d.d.t. medesimo» e che «il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin dall’origine, senza che né il soggetto emittente né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul d.d.t. ulteriori annotazioni», «deve ritenersi ammissibile l’emissione del d.d.t. sotto forma di documento informatico» (così la circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006). Va inoltre rilevato che una fattura “immediata” – ossia, in base all’articolo 21, comma 4, primo periodo, dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, emessa «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6» – può sostituire i citati d.d.t., “scortando” i beni trasportati durante il viaggio, ma anche separatamente da essi, risultando sufficiente la sua sola emissione. Deve dunque escludersi che l’alternatività d.d.t./fattura immediata – elettronica o analogica, laddove normativamente ammessa – possa derivare dall’emergenza epidemiologica in corso, essendo già prevista nel nostro ordinamento. Restano ovviamente fermi gli obblighi di documentazione dettati da altre disposizioni quali, ad esempio, gli articoli 1 dei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020 che, in ragione della citata emergenza epidemiologica, hanno vietato gli spostamenti delle persone se non «motivati da comprovate esigenze» ivi individuate.