Il Governo ha risposto all’interrogazione n. 5-01952 in tema di imposta sull’acquisto e l’immatricolazione in Italia di autovetture con elevate emissioni di CO2. IL QUESITO Gli interroganti hanno evidenziato come la nuova normativa introdotta a decorrere dal primo marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 individua un’imposta sull’acquisto e l’immatricolazione in Italia di autovetture con emissioni di CO2 superiori ai 160 g/km, Ecotassa. Per tale ragione, in virtù delle problematiche relative all’illegalità ed alle frodi nel settore dei carburanti per autotrazione, è stato chiesto di sapere quali iniziative siano state poste in essere per garantire la legalità. Inoltre sono stati chiesti chiarimenti in merito alla debenza dell’imposta nel caso di autovetture di prima o seconda immatricolazione estera successivamente reimmatricolate in Italia dal medesimo titolare e se l’imposta in questione sia in via generale dovuta nel caso di vettura con doppia alimentazione. LA RISPOSTA Il Governo ha evidenziato come il settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti sia interessato da fenomeni evasivi responsabili non solo di un grave nocumento all’Erario in termini di mancato gettito fiscale, ma anche di sensibili effetti distorsivi delle regole di libera concorrenza. Il contrasto a questi criminali è oggetto sia di appositi Piani Operativi tesi a presidiare la filiera distributiva dei prodotti sottoposti ad accisa sia di specifiche azioni progettuali predisposte dalla componente speciale del Corpo della Guardia di finanza ed elaborate sulla base di mirate analisi nei confronti dei soggetti ritenuti più a rischio di frode sotto il profilo fiscale. Inoltre, è stato predisposto un apposito piano straordinario di controlli per gli anni 2018-2020 che vede la collaborazione tra Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate. A ciò si aggiunge una costante collaborazione operativa e di intelligence sviluppata anche attraverso apposite operazioni internazionali congiunte con gli Organi collaterali esteri impegnati a contrastare i medesimi fenomeni illeciti. Il Corpo della Guardia di finanza è referente nazionale nell’ambito delle iniziative assunte in attuazione del ciclo programmatico promosso dal Consiglio dell’Unione europea e coordinato da Europol con lo scopo di intensificare l’azione di contrasto. La problematica delle frodi sull’IVA nazionale nel settore dei carburanti è stata anche attenzionata dalla Direzione centrale antifrode e controlli dell’Agenzia delle dogane sin dal 2014. In particolare, con il tavolo « legalità » coordinato dal MEF e con la partecipazione anche delle principali Associazioni di categoria del settore, con la L. di Stabilità 2018. L’Agenzia delle dogane ha, tra l’altro, proseguito un costante monitoraggio dei flussi merceologici salienti tra depositi nazionali con la finalità di individuare e di quantificare i carburanti movimentati con una logistica antieconomica e, quindi, potenzialmente ancora oggetto della frode fiscale. Con particolare riferimento alla debenza dell’imposta nel caso di autovetture di prima o seconda immatricolazione estera successivamente reimmatricolate in Italia dal medesimo titolare e se l’imposta in questione sia in via generale dovuta nel caso di vettura con doppia alimentazione, la nuova normativa prevede che a decorrere dal primo marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km. L’imposta è dovuta anche da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato e non si applica ai veicoli per uso speciale. L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, precisando che rileva anche l’acquisto del veicolo nuovo effettuato all’estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell’arco temporale individuato dalla disposizione di riferimento. La medesima imposta è versata, dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione del veicolo, e si applicano in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.