Con l’interpello n. 1 dell’8 febbraio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato riscontro al quesito in materia di durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà posto dalle Associazioni Agens, ANCP e le Organizzazioni sindacali nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF. IL QUESITO In particolare, è stato chiesto al Ministero di chiarire se, in presenza di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un conteggio ex novo del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante. In questo caso il limite massimo di fruizione, pari a 36 mesi nel quinquennio mobile non dovrebbe tenere conto dei periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente. IL PARERE DEL MINISTERO DEL LAVORO Il dicastero, partendo dalle previsioni dettate dal Jobs Act con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, ricorda che in tale ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tale durata, per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno, può raggiungere i 36 mesi. In presenza di una successione nell’appalto, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva: il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti deve dunque riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità. Va inoltre tenuto presente che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”. Nell’ipotesi di cambio appalto, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata. In caso di cambio appalto, conclude il Ministero, il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.