“Il potere di disapplicazione delle sanzioni per violazioni di norme tributarie è esercitabile d’ufficio dal giudice tributario, qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa, e non postula una domanda di parte, la quale, se avanzata, ha natura di mera sollecitazione”. È il principio di diritto ribadito con la sentenza n. 2604/2024 al termine di un contenzioso instaurato dal contribuente che aveva ricevuto atti di contestazione emessi rispettivamente per le annualità 2005, 2006 e 2007 con i quali l’Ufficio contestava l’omessa regolarizzazione di fatture di acquisto con applicazione di aliquota IVA agevolata del 10%, anziché in misura ordinaria. Il ricorso veniva respinto in primo grado, mentre i giudici di secondo grado accoglievano l’appello della contribuente riconoscendo legittima l’applicazione dell’aliquota ridotta sulle attività di gestione dei rifiuti qualificati come urbani e precisando in particolare che, in applicazione dell’art. 8 del DLgs. 546/92 sussistesse un’incertezza normativa che giustificava la disapplicazione delle sanzioni, a causa del susseguirsi di numerose “norme correttive e sostitutive, pseudo esplicative, decreti, risoluzioni, che avevano provocato ancora più confusione nella fattispecie di fatto” oggetto del contenzioso. L’Ufficio presentava ricorso in Cassazione per eccepire l’illegittimità della disapplicazione delle sanzioni da parte del giudice di secondo grado in considerazione della mancata esplicita domanda formulata nel ricorso introduttivo da parte della società ricorrente. Premesso che l’art. 6 comma 2 del DLgs. 472/97 enuncia un principio giuridico generale laddove dispone che “non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono (...)”, il legislatore ha previsto che, in presenza dell’obiettiva incertezza normativa, le sanzioni devono essere disapplicate dal giudice (art. 8 del DLgs. 546/92) e non devono essere irrogate dall’Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 3 della L. 212/2000). Nel caso deciso con la sentenza in esame i giudici si sono espressi in relazione all’applicazione dell’art. 8 del DLgs. 546/92, riconoscendo al giudice il potere di disapplicare anche d’ufficio le sanzioni, quindi anche nel caso in cui il ricorrente non abbia formulato apposita richiesta nel ricorso introduttivo. Come ricordano anche i giudici con la sentenza in esame, il principio di diritto enunciato non è nuovo, essendo già espresso in altre sentenze (Cass. 10 aprile 1990 n. 2979; Cass. 23 giugno 1993 n. 6951; Cass. 21 marzo 2001 n. 4053) di tenore analogo, alcune delle quali, interpretando l’eccezione di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa come una eccezione che può essere sollevata d’ufficio dal giudice, hanno conseguentemente sostenuto che il giudice possa disapplicare le sanzioni in ogni stato e grado del processo (Cass. 10 aprile 1990 n. 2981 e Cass. 17 aprile 2014 n. 8935). Si tratta, però, di un orientamento non univoco, né prevalente considerato che, in base ai più recenti arresti (cfr. tra i tanti, Cass. 28 febbraio 2022 n. 6564; Cass. 11 gennaio 2022 n. 585; Cass. 3 ottobre 2019 n. 24707; Cass. 12 ottobre 2005 n. 19848), i giudici hanno escluso di poter disapplicare d’ufficio le sanzioni evidenziando che tale decisione è subordinata alla formulazione di apposita domanda da parte del ricorrente che deve essere inserita nel ricorso introduttivo, nel rispetto dei termini di legge. Coerentemente a questo orientamento giurisprudenziale altra giurisprudenza (Cass. 11 dicembre 2000 n. 15563) ha chiarito che la potestà di disapplicazione delle sanzioni è discrezionale, per cui non è rilevabile dalla parte per la prima volta nei motivi di appello. Pertanto, la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere sollevata, a pena di decadenza, in sede di stesura del ricorso introduttivo. Considerato il contrasto giurisprudenziale richiamato si ritiene che, prudenzialmente, sia preferibile che parte ricorrente, rilevata l’esistenza di un’incertezza normativa, inserisca nel ricorso introduttivo apposita eccezione per chiedere la disapplicazione delle sanzioni.