Ampia autonomia e potere decisionale? Spetta sempre la qualifica di Dirigente, e non di Quadro (seppur Super), nonostante la sotto-ordinazione gerarchica rispetto a dirigenti di livello ancora superiore. È questo quanto confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 31279 del 29 novembre 2019, che offre l'occasione di distinguere i contenuti caratterizzanti delle mansioni dei dirigenti rispetto a quelli delle altre qualifiche impiegatizie apicali. IL FATTO Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità, il dipendente di una società operante nel settore metalmeccanico ricorreva al Giudice del Lavoro, dapprima per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle indennità per licenziamento ingiustificato e mancato preavviso, e, successivamente, per lamentare il mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale sin dal 1° gennaio del 2000, in epoca anteriore rispetto all'effettiva promozione, con ogni conseguente statuizione e condanna. Il Tribunale e la Corte d'Appello di Genova, in accoglimento delle domande proposte, riconoscevano il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come dirigente dal 1° gennaio 2000, affermando che le mansioni affidategli da quella data in avanti rivelavano nei fatti un livello di autonomia e di potere decisionale di grado elevato, ed accertando come gli fossero affidati non solo compiti attuativi, ma anche di promozione degli obiettivi aziendali. Per tali tratti caratterizzanti delle mansioni, il ricorrente non avrebbe dovuto essere inquadrato come Quadro (nemmeno Super) del CCNL per i dipendenti delle Industrie Metalmeccaniche, ma come Dirigente tout court, a partire dal 2000. Avverso la sentenza della Corte d'Appello ligure, ricorreva la società datoriale argomentando, fra l'altro, che nella complessa organizzazione aziendale in cui il dipendente era inserito egli risultava anche gerarchicamente sotto-ordinato rispetto ad altri dirigenti. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Ebbene, la Suprema Corte, con apprezzamento della valutazione effettuata dai giudici di appello sulla struttura organizzativa aziendale di specie, ha affermato che la pluralità di dirigenti "(a diversi livelli, con graduazione di compiti), tra loro coordinati, è ammissibile in organizzazioni aziendali complesse" confermando il principio secondo cui in imprese di rilevanti dimensioni ben possono coesistere dirigenti inseriti a diversi livelli dell'organigramma aziendale, sempre che sia salvaguardata, anche nel Dirigente di grado inferiore "un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del Dirigente di livello superiore". La Cassazione giunge a tali conclusioni sulla scorta dell'orientamento più volte espresso e ribadito che non esclude la contestuale esistenza in un'organizzazione complessa di più figure dirigenziali fra loro legate da rapporti gerarchici, sempre che si tratti di una "dipendenza molto attenuata", non precludente l'ampia autonomia ed il potere decisionale anche nella figura di grado inferiore. Ciò in modo che, più che di rapporto gerarchico in senso stretto, si tratterà più propriamente di rapporti di coordinamento e controllo fra figure apicali di pari inquadramento, seppure collocate su diversi piani organizzativi.