La legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023) punta molto sulla semplificazione del rapporto fisco-contribuenti e, in particolare, sull’alleggerimento degli adempimenti. Il decreto delegato (D.Lgs. n. 1/2024), pertanto, ha previsto alcune significative novità sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e non solo di quelle non titolari di partita IVA. Infatti, già da quest’anno, è stata prevista una nuova modalità semplificata di compilazione del 730, dichiarazione che, sempre da quest’anno, come si dirà di seguito, è stata estesa ad altre fattispecie. Per i titolari di partita IVA, viene introdotto il modello Redditi precompilato, seppure in via sperimentale, mentre, per i sostituti d’imposta il modello 770 viene semplificato e sostituito, però a partire dalle dichiarazioni del 2025, da una comunicazione. Non mancano, poi, altre semplificazioni, quali quelle relative allo snellimento delle informazioni inutili da indicare in dichiarazione, come, ad esempio, alcune tipologie di crediti d’imposta. La conseguenza di tutta questa mole di novità è stata anche quella di rivedere i termini di presentazione delle dichiarazioni che, per il modello Redditi 2024, prevede un termine ultimo fissato al 15 ottobre 2024. Per fare il punto sulla riforma, l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la circolare 11 aprile 2024, n. 8/E. Proviamo, dunque, ad approfondire i punti salienti del documento di prassi, con particolare attenzione alle novità più immediate ovvero che hanno un impatto già sulla dichiarazione 2024 (redditi 2023). Modello 730 con new entry Da quest’anno, possono utilizzare il 730 anche i soggetti che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. Infatti, la riforma ha previsto che questo modello venga esteso ad altri contribuenti diversi dai lavoratori dipendenti e pensionati che, in passato, sono stati gli unici soggetti che potevano usufruirne. Inoltre, sempre nell’ottica della massima diffusione del 730, il modello senza sostituto d’imposta può essere utilizzato anche chi il sostituto lo ha. A seguito di ciò, come precisa l’Agenzia nella circolare n. 8/E/2024, chi sceglie tale modalità ora può: - richiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero - effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24. Modello 730 semplificato Un’altra importante novità è, poi, il debutto della compilazione semplificata del modello 730. In particolare, i contribuenti, in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo un percorso guidato e semplificato, possono confermare o modificare le informazioni precaricate. Queste, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando pertanto la compilazione della dichiarazione precompilata e, conseguentemente, la relativa trasmissione telematica da parte degli stessi contribuenti. Tale modalità semplificata debutta già dal 2024, ma solo per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i pensionati; negli anni successivi sarà estesa anche ai soggetti delegati. Inoltre, per capire come procedere materialmente occorre attendere l’emanazione di un provvedimento delle Entrate che, appunto, fornirà le specifiche tecniche. Dichiarazione dei titolari di partita IVA La riforma punta anche a semplificare le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA e, quindi, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi. Premesso che, per costoro, resta l’impossibilità di servirsi del modello 730, ci sono importanti novità con l’introduzione della dichiarazione semplificata. Il debutto avviene già dal 2024 (la dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei contribuenti dal 30 aprile 2024, come accade per il 730), ma solo in via sperimentale, anche perché, come chiarito con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024, i sostituti d’imposta possono trasmettere le CU di questi redditi entro il 31 ottobre 2024. Pertanto, come giustamente ricordano le Entrate nella circolare in commento, i contribuenti che volessero scegliere la strada del precompilato, devono fare molta attenzione a verificare che i dati delle proprie CU risultino precaricati e, in caso contrario, integrare la dichiarazione. A tale proposito, vale la pena di sottolineare che, in relazione agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, restano confermate le attuali limitazioni ai poteri di controllo, limitazioni che sono variamente modulate in dipendenza delle modifiche apportate o meno alla precompilata, nonché in base alla natura delle modifiche medesime. Meno dati da indicare in dichiarazione Quest’anno i contribuenti che presentano il modello Redditi troveranno, tra i vari quadri, meno dati da inserire. Si tratta di un’altra novità che deriva dalla riforma e che appunto prevede l’eliminazione dalla modulistica delle informazioni: - non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta; - acquisibili dall’Agenzia delle Entrate tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Ed infatti, con i provvedimenti di approvazione dei modelli Redditi sono state apportate diverse semplificazioni. In particolare, non è più richiesta l’indicazione, nella sezione I dei rispettivi quadri RU, di alcuni crediti d’imposta non automatici - ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto - fruibili in “compensazione orizzontale”. Inoltre, è bene tener conto di un ulteriore principio contenuto nella riforma: per tutti i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle relative informazioni non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che tali crediti d’imposta siano spettanti. Ciò non vale solo per i crediti d’imposta che costituiscono aiuti di Stato e de minimis in quanto le informazioni relative a tali agevolazioni vanno ad alimentare il Registro nazionale degli aiuti di stato. Novità per i sostituti d’imposta La riforma prevede anche una serie di ulteriori novità relativamente agli adempimenti dei sostituti d’imposta. Volendo sintetizzare, si segnala che: - dal 2024 viene meno l’obbligo di inviare le CU per i soggetti in regime forfetario o delle nuove iniziative produttive; l’Agenzia evidenzia che l’esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per la stessa, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica. - a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025, il modello 770, per i redditi di lavoro dipendente o autonomo, verrà sostituito, in alternativa, da una comunicazione le cui modalità operative saranno individuate con apposito provvedimento delle Entrate; potranno avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque. Nuovo calendario di presentazione delle dichiarazioni Fermo restando che sono confermati i termini di presentazione del modello 730 (il termine ultimo è il 30 settembre), cambiano radicalmente le scadenze di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Su questa materia, a dire il vero, c’è stata una sovrapposizione di norme: infatti, i termini sono stati fissati dapprima con il decreto di riforma degli adempimenti (D.Lgs. n. 1/2024) e, successivamente ridefiniti, con l’introduzione del concordato preventivo biennale (D.Lgs. n. 13/2024), per il 2024 (periodo d’imposta 2023) e 2025 (periodo d’imposta 2024). Rimandando l’approfondimento alla tabella riportata in coda alla circolare n. 8/E/2024, in questa sede si ricorda che, per il 2024, i termini di presentazione telematica sono: - dal 1° maggio al 15 ottobre 2024 per le persone fisiche e società di persone e associazioni; - entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES (entro il 15 ottobre 2024 per chi ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Poiché la norma non specifica nulla in merito alla distinzione tra soggetti ISA e no, è dato presumere che il termine del 15 ottobre valga per tutti i contribuenti. Inoltre, considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, è previsto che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Nella circolare si riporta l’esempio di una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023: essa è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP con le vecchie regole e quindi entro il 31 maggio 2024 ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.