Il Fisco chiama, il cittadino deve rispondere. Chi non risponde, rischia sanzioni elevate. L’agenzia delle Entrate chiama all’appello i contribuenti che si sono “dimenticati” di presentare la dichiarazione Iva per il 2018, modello Iva 2019, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2019. Per rimediare, i “ritardatari” hanno tempo fino a lunedì 29 luglio 2019. All’appello anche i contribuenti che, non essendo arrivati in tempo, hanno presentato la dichiarazione, compilando solo il quadro VA «informazioni e dati relativi all’attività». Con provvedimento, protocollo 216422/2019, del 25 giugno 2019, del direttore dell’agenzia delle Entrate, per agevolare l’adempimento spontaneo, cosiddetta compliance, invita i contribuenti “distratti” a ravvedersi. Il provvedimento ha per oggetto «comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione Iva ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato». Mini-penalità se il ritardo non supera i 90 giorni Chi ha omesso di presentare il modello Iva 2019, per il 2018, può mettersi in regola, presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30 aprile 2019), pagando le sanzioni in misura ridotta, mentre chi ha compilato solo il quadro VA «informazioni e dati relativi all’attività» della dichiarazione può sanare le eventuali omissioni. Si può beneficiare della riduzione delle sanzioni tramite il ravvedimento, a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata, o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, di cui i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza. Il ravvedimento è escluso solo nei casi di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché nei casi di ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale, cosiddetti avvisi bonari. Il Fisco agevola l’adempimento spontaneo L’agenzia delle Entrate, usando i dati delle fatture trasmessi dai contribuenti, verifica l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione o la presentazione della stessa con il solo quadro VA. Per agevolare il ravvedimento, trasmette specifiche comunicazioni, per consentire ai contribuenti di valutare la correttezza dei dati in suo possesso e di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata. In particolare, le comunicazioni contengono i seguenti dati: - codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; - numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; - data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti; - data e protocollo telematico della dichiarazione Iva presentata per il 2018, in caso di compilazione del solo quadro VA. La comunicazione è trasmessa via posta elettronica certificata (Pec) ed è consultabile anche all’interno del «Cassetto fiscale» e dell’interfaccia web «Fatture e corrispettivi». Mini-sanzioni fino al 30 luglio 2019 In caso di mancato invio telematico entro il 30 aprile 2019 della dichiarazione Iva 2019, relativa al 2018, il contribuente può perciò inviare il modello in ritardo. Se lo fa entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il 29 luglio 2019, si è in presenza di una dichiarazione tardiva, quindi non omessa. Se l’invio avviene dopo il 29 luglio, invece, la dichiarazione viene considerata omessa. Per la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza) si applica la sanzione fissa di 250 euro, ridotta a 1/10, cioè a 25 euro, con ravvedimento. Sanzioni più alte per chi presenta l’Iva dopo il 30 luglio Il modello Iva 2019, presentato dopo il 29 luglio, è considerato omesso e si applica la sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro. In caso di «tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti» abilitati all’invio telematico, quali, ad esempio, i commercialisti e i consulenti del lavoro, l’articolo 7-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede, a carico dei medesimi, una sanzione da 516,46 a 5.164,57 euro, ravvedibile secondo le modalità contenute nella circolare 27 settembre 2007, n. 52/E. Può essere prevista la revoca dell’abilitazione, quando nell’attività di invio vengono commesse gravi o ripetute irregolarità. Segnalazioni del contribuente Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della presentazione online delle dichiarazioni, può chiedere informazioni, o segnalare all’agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le stesse modalità indicate nella comunicazione trasmessa dalle Entrate.