Con riguardo al regime sanzionatorio da applicare in caso di ritardo o di omissione della denuncia per malattia professionale da parte del titolare di impresa artigiana (o dei soci titolari) all’INAIL, la disciplina prevista dal DPR 1124/65 (c.d. Testo unico in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) perviene a una medesima soluzione sia quando l’evento protetto integri un infortunio, sia quando lo stessi integri una malattia. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7225 depositata il 18 marzo 2024. IL FATTO Nel caso di specie, la vicenda traeva origine dal ricorso formulato da due titolari di un’impresa artigiana avverso la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a entrambi, quali trasgressori della violazione dell’art. 53 comma 5 del DPR 1124/65, per avere gli stessi effettuato la denuncia di malattia professionale di uno dei due soci oltre il termine di 5 giorni previsto dalla citata disposizione, trasmettendola all’INAIL oltre una quindicina di giorni dopo averne avuto notizia. I giudici di entrambi i gradi del merito rigettavano il ricorso proposto dai due imprenditori artigiani affermando che, nella vicenda in esame, trovava applicazione l’art. 53 del DPR 1124/65, che prevede la sanzione amministrativa in ipotesi di ritardo nella denuncia di malattia, in luogo dell’art. 52 del DPR 1124/65, stante il quale al lavoratore che ritarda nella denuncia consegue unicamente la perdita delle prestazioni maturate per i giorni precedenti senza assoggettamento a sanzioni. I titolari dell’impresa artigiana proponevano allora ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello censurando la motivazione resa dalla Corte territoriale, secondo cui la disciplina prevista dall’art. 52 del DPR 1124/65 non si applica alle malattie professionali, ma solo in caso di infortuni sul lavoro. La Corte di legittimità era così chiamata a dirimere la questione se al titolare di impresa artigiana (o ai soci titolari), in caso di ritardo nella denuncia per malattia professionale, si applicano le stesse regole stabilite dal citato Testo unico in materia di ritardo per la denuncia di infortunio professionale occorso al titolare di azienda artigiana (o ai soci) – nel cui caso, all’imprenditore artigiano non si applicherebbero sanzioni amministrative, ma soltanto la decadenza dal trattamento per il periodo antecedente la denuncia – oppure le norme stabilite a carico dei datori di lavoro per gli infortuni e le malattie occorse ai dipendenti – nella cui ipotesi troverebbe applicazione la sanzione amministrativa prevista a carico del datore di lavoro che denuncia in ritardo o che ometta di denunciare la malattia o l’infortunio del dipendente. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Sul punto, la Suprema Corte, dopo un’accurata ricostruzione normativa ai sensi degli artt. 52, 53 e 203 del DPR 1124/65, ha richiamato l’interpretazione adeguatrice ed estensiva di tale impianto normativo fornita dall’INAIL (circ. nn. 22/98 e 24/2021), secondo cui anche la tardiva denuncia della malattia del socio titolare di impresa artigiana comporta solo la decurtazione o perdita dell’indennità di temporanea assoluta, senza alcuna sanzione amministrativa. Ad avviso della Cassazione, l’interpretazione dell’Istituto assicurativo pare più congrua e aderente al principio costituzionale di ragionevolezza e, quindi, da prediligere rispetto alle opposte conclusioni cui erano giunti i giudici del merito. Infatti, la disciplina dell’omissione o del ritardo della denuncia, da parte del lavoratore artigiano, all’INAIL trova identica soluzione sia in caso di infortunio sia in caso di malattia. Viene, in particolare, sottolineato che l’art. 203 comma 2 del DPR 1124/65, che attiene all’attuazione della tutela assicurativa in capo ai titolari di aziende artigiane, rimanda al citato art. 52 del Testo unico che, al secondo comma, regola la denuncia della malattia professionale, che risulta così ricompresa nella tutela assicurativa in esame. Inoltre, viene valorizzata la norma estensiva ex art. 131 del DPR 1124/65, secondo cui per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo in caso di disposizioni speciali. Pertanto, in adesione alla disciplina amministrativa dettata dall’INAIL, la Cassazione muove verso una parificazione delle situazioni in considerazione anche della ratio di tale interpretazione estensiva, da rinvenire nella mancanza di un’organizzazione articolata in capo al titolare artigiano, che gli impedirebbe, sia che si tratti di infortunio sia che si tratti di malattia professionale, di procedere alla denuncia nei termini, precisando che il termine di poco più lungo previsto per la malattia professionale non può condurre a una disparità di trattamento in capo al medesimo soggetto. Dunque, l’unica conseguenza sanzionatoria in caso di tardiva denuncia all’INAIL è la perdita al diritto all’indennità di temporanea per il periodo precedente l’eventuale tardiva comunicazione.