In caso di adesione alla definizione delle liti pendenti, il deposito dell’istanza oltre il termine del 10 giugno scorso non pregiudica la sospensione del processo. Ciò in quanto detto termine è ordinatorio consentendo, pertanto, anche un deposito successivo. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 29790 del 15 novembre 2019. I giudici di legittimità hanno valutato la validità della richiesta di sospensione presentata oltre il termine di legge. In particolare, l’articolo 6 del Dl 119/2018, al comma 10 prevedeva che se entro il 10 giugno il contribuente deposita(va) presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende(va) la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta(va) sospeso fino al 31 dicembre 2020. La Suprema Corte ha rilevato che secondo la prassi della V sezione, la presentazione della documentazione di sanatoria oltre il 10 giugno 2019 non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione richiesta. Recentemente però, questo indirizzo è stato disatteso dall’ordinanza n. 28493/2019 secondo la quale il termine era di natura perentoria, con la conseguenza che l’eventuale deposito tardivo non avrebbe consentito la sospensione richiesta. La Cassazione, quindi, alla luce di tale discrasia, ha approfondito la questione. Innanzitutto, è stato ricordato che, secondo il principio generale di legalità, i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che sia la norma a qualificarli espressamente come perentori ovvero esplicitando effetti decadenziali o restrittivi (Consiglio di Stato 1511/2013 e 3431/2014). Tale principio può estendersi anche al diritto tributario (Cassazione 10761/2013). La Cassazione ha così rilevato che il termine del 10 giugno è di natura processuale ed è volto a fissare il momento di presentazione dell’istanza all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pendeva la controversia. In mancanza di una espressa disposizione che lo dichiarasse perentorio, la scadenza aveva così natura ordinatoria. I giudici di legittimità, condivisibilmente, hanno poi rilevato che in ogni caso la sospensione del processo è finalizzata a consentire all’amministrazione la verifica della correttezza della definizione e ciò anche in coerenza alla finalità della sanatoria di una rapida estinzione dei giudizi.