L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 165 del 28 maggio 2019 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie. L’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 ha disposto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importopari al valore della controversia. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 1° aprile 2019, ha chiarito che la percentuale del 5 per cento è applicabile nel solo caso in cui ricorrano cumulativamente alcune condizioni: - il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018; - l’Agenzia delle Entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Tanto premesso, nel caso oggetto di interpello, in cui alla data del 24 ottobre 2018 “l’ultima o unica” pronuncia giurisdizionale che risulta depositata è quella di primo grado, in cui l’Agenzia delle entrate risulta soccombente, la controversia può essere definita con il pagamento del 40 per cento del suo valore. Non rileva la circostanza che la parte soccombente abbia scelto, in accordo col contribuente, di impugnare la sentenza direttamente con ricorso per cassazione (ricorso per saltum). Il 5 per cento è applicabile esclusivamente quando l’Agenzia delle Entrate sia risultata totalmente soccombente per effetto di più di una pronuncia giurisdizionale ovvero in più di un grado di giudizio, con conseguente minore probabilità di vittoria in Cassazione, e non anche quando la parte soccombente abbia scelto, d’intesa con la controparte, di ricorrere direttamente alla Corte di cassazione. La ratio della previsione di una definizione a condizioni di vantaggio particolarmente elevato, con il pagamento del 5% del solo tributo in contestazione, può rinvenirsi nella elevata probabilità di soccombenza dell’Agenzia delle entrate in Cassazione, determinata dall’esistenza di almeno due decisioni di merito, rese in gradi diversi, interamente favorevoli al contribuente. Il valore della lite, su cui commisurare il 40% dovuto per la definizione, è costituito dalle maggiori IRES e IRAP richieste con gli avvisi di accertamento, prima del ricalcolo che ha condotto all’azzeramento della maggiore IRES, degli interessi e delle sanzioni correlati.