È finita l’attesa per conoscere indicatori e indici previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 14 febbraio 2019) ha previsto l’introduzione di indicatori di crisi per rilevare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è stato investito dal predetto D.Lgs. n. 14/2019 dell’incarico di elaborare, con cadenza almeno triennale, appositi indici, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT (con particolare attenzione alle start-up ed alle PMI innovative, alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni) che, valutati unitariamente, possano fare ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Dopo mesi di attesa, indiscrezioni e false notizie, al Convegno Nazionale di Firenze "La Crisi d'impresa" del 25 e 26 ottobre 2019, il CNDCEC ha svelato ufficialmente gli indici elaborati in adempimento a quanto previsto dall’art. 13 del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. È noto da tempo che il compito affidato dal codice ai dottori commercialisti costituiva l’onere di definire un pacchetto di indici che potessero permettere una ragionevole presunzione dell’eventuale stato di crisi delle imprese. Altro discorso riguarda, invece, gli indicatori, sempre previsti dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di portata più ampia e alla base dell’obbligo di segnalazione da parte di sindaci e revisori (a seguito della rilevazione dell’assenza della sostenibilità finanziaria nei successivi sei mesi o di significativi e ripetuti ritardi nei pagamenti). Il lavoro presentato dal Consiglio Nazionale è stato inviato da tempo al Ministero competente per il completamento dell’iter che porterà all’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Ad oggi non è ancora disponibile il predetto documento, ma non ci sono elementi che portino ad ipotizzare modifiche al lavoro prodotto dalla commissione che ha elaborato gli indici. Sette parametri da considerare La combinazione di indicatori e indici porta all’adozione di un meccanismo che prevede una sequenza gerarchica con 7 parametri da considerare. In primo luogo, la crisi è ipotizzabile quando, per effetto di perdite, il patrimonio netto diventa negativo e rappresenta causa di scioglimento di società di capitali perché costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale. Questa criticità si ritiene possa avere prova contraria e dovrebbe essere superabile con una ricapitalizzazione che permetta la ricostituzione patrimoniale, almeno pari al minimo di legge. In presenza di patrimonio netto positivo è prevista la verifica di altro indicatore: il DSCR (Debt service coverage ratio) a 6 mesi. Questo indicatore è calcolato come il rapporto tra i flussi di cassa, previsti nei sei mesi successivi, disponibili per il pagamento dei debiti in scadenza nello stesso periodo. Il risultato di questo indicatore con valore pari o superiore a 1 permette di rilevare la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su arco temporale di 6 mesi. Valori inferiori a 1 evidenziano, invece, l’esistenza di potenziali criticità. Per la verifica di questo indicatore le imprese saranno chiamate ad adottare appositi strumenti di pianificazione e controllo finanziario, nell’ambito di un adeguato assetto amministrativo, così come previsto dal comma 2 dell’art. 2086 c.c. in vigore dal 16 marzo u.s., primi fra tutti il rendiconto finanziario e il budget di tesoreria. La difficoltà di maggiore rilevanza riguarderà la verifica prospettica a sei mesi, che comporterà l’onere mensile, periodico e ricorrente, di una verifica finanziaria, che tenga conto progressivamente dei nuovi flussi in entrata e dei debiti scadenti nel mese successivo. Se il patrimonio netto è positivo ma il DSCR non è disponibile o non è ritenuto sufficientemente affidabile, è prevista l’adozione degli appositi indici elaborati dai dottori commercialisti, con soglie differenziate a seconda del settore nel quale l’impresa svolge la propria attività. Gli indici elaborati dal CNDCEC Sono i seguenti: - sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/ricavi); - adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti totali); - liquidità a breve (attività a breve/passività a breve); - ritorno liquido dell’attivo (cash flow/totale attivo); - indebitamento previdenziale e tributario (debiti previdenziali e tributari/attivo totale). Nel dettaglio, gli indici ed i settori interessati dagli indici elaborati dal CNDCEC, con i rispettivi valori sono i seguenti: Gli indici elaborati dal CNDCEC Settore Oneri finanziari/ricavi Patrimonio netto/Debiti totali Attività a breve/Passività a breve Cash Flow/Totale attivo Indebitamento Prev.Trib/Attivo A - Agricoltura silvicoltura e pesca 2,80% 9,40% 92,10% 0,30% 5,60% B - Estrazione Manifattura C - Manifattura D - Produzione energia/gas 3,00% 7,60% 93,70% 0,50% 4,90% E - Fornitura acqua reti fognarie rifiuti F - Trasmissione energia/gas 2,60% 6,70% 84,20% 1,90% 6,50% F41 - Costruzione di edifici 3,80% 4,90% 108,00% 0,40% 3,80% F42 - Ingegneria civile F43 - Costruzioni specializzate 2,80% 5,30% 101,10% 1,40% 5,30% G45 - Commercio autoveicoli G46 - Comm. Ingrosso D - Distr. Energia/gas 2,10% 6,30% 101,40% 0,60% 2,90% G47 - Commercio al dettaglio I56 Bar e ristoranti 1,50% 4,20% 89,80% 1,00% 7,80% H - Trasporto e magazzinaggio I55 - Hotel 1,50% 4,10% 86,00% 1,40% 10,20% JMN - Servizi alle imprese 1,80% 5,20% 95,40% 1,70% 11,90% PQRS - Servizi alle persone 2,70% 2,30% 69,80% 0,50% 14,60% Per il corretto utilizzo di questi strumenti, è da tenere in considerazione che è ritenuto significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. Considerare uno solo di questi indici permetterebbe, infatti, una visione parziale e fuorviante. Gli indici sopra indicati sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra gli stessi o parte dei medesimi, procedura adottata per minimizzare il rischio di falsi positivi, anche se non è stato possibile evitare il rischio di falsi negativi. Quale “forma di difesa”, il comma 3 dell’art. 13 del Codice della crisi e dell’insolvenza prevede che l’impresa che non ritenga adeguati gli indici ad essa applicabili potrà specificarne le ragioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio, indicando in tale documento gli indici ritenuti idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. In questo caso un professionista indipendente dovrà attestare l’adeguatezza di tali indici in relazione alla specificità dell’impresa. L’attestazione dovrà essere allegata alla nota integrativa e ne costituirà parte integrante. Gli effetti di questa dichiarazione, tuttavia, decorreranno dall’esercizio successivo.