Il D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024 prevede una speciale integrazione salariale per i dipendenti dell’indotto di aziende di interesse strategico nazionale. L’integrazione salariale è prevista all’art. 2-quinques del D.L n. 4/2024. La misura ha come scopo quello di fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale. L’intervento effettuato in sede di conversione supera quanto previsto, sul medesimo tema dal D.L. n. 9/2024. Con tali scopi viene previsto per i lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per l’ordinaria cassa integrazione. La durata di tale ammortizzatore sociale è fissata nel limite delle sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane. Ai fini della definizione del collegamento con l’azienda d’interesse strategico nazionale occorre valutare la monocommittenza o l'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Ai fini della definizione dell’influsso gestionale, il comma 2 del medesimo art. 2-quinques richiama la presenza di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente. Per determinare la prevalenza sarà necessario valutare gli aspetti economici collegati. In tale caso la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata deve aver superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70% del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. Questa speciale misura d’integrazione salariale deroga agli adempimenti procedurali previsti ordinariamente, all’articolo 14, 15, 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015. L’iter procedurale prevede in questo caso per prima cosa l’attivazione di un apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale vengono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori. Procedura di richiesta I datori di lavoro dovranno poi provvedere alla preventiva comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. La domanda farà riferimento all’accordo quadro raggiunto e dovrà essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti richiesti. Sul punto sarà ovviamente necessario un intervento di prassi dell’INPS per fornire indicazioni procedurali specifiche all’interno delle modalità telematiche oggi in atto. Coordinamento con altri ammortizzatori La particolare misura di integrazione salariale non è compatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. n. 148/2015. L’ammortizzatore sociale in commento, vista la sua natura eccezionale, non viene conteggiato nei limiti di durata degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, i periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi dell’art. 2-quinques del D.L. n. 4/2024 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del D.Lgs. n. 148/2015. Inoltre, a differenza degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 per tale integrazione non è, in nessun caso, dovuto il contributo addizionale. Modalità di pagamento Lo speciale ammortizzatore sociale offre particolarità anche in merito alle modalità di erogazione al lavoratore. Sul punto non vi sono differenze sulla prioritaria possibilità di erogazione diretta da parte dei datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. L’importo così anticipato sarà oggetto poi di compensazione verso i contributi INPS a debito; rimane il termine di decadenza della possibilità di conguaglio previsto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015. Tale termine di decadenza è, come noto, fissato nei sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. La misura differisce in merito alle modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS: in tale caso, alternativo rispetto all’anticipo, non vi è obbligo di produrre documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Limiti di spesa Le integrazioni al reddito per le aziende dell’indotto strategico sono concesse nel limite di spesa di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024, l’INPS autorizzerà le stesse entro tali limiti. L’istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.