Il Legislatore, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, ha introdotto sperimentalmente con la legge di Stabilità 2015 la possibilità per le famiglie di beneficiare di un assegno assistenziale (bonus bebè) per ogni nuova nascita o adozione. Tale misura – inizialmente prevista esclusivamente con riferimento alle nascite e adozioni avvenute dal 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 – è ora soggetta a proroghe annuali che ne prolungano l’efficacia nel tempo entro i limiti delle risorse finanziare stanziate. Il diritto al bonus bebè è riconosciuto ai genitori residenti in Italia e conviventi con il figlio che abbiano cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di uno Stato extracomunitario se dotati di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007). Inoltre, ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. Inoltre, quale ulteriore condizione, il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno deve presentare una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Si precisa che rileva l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. La misura dell’assegno, escluso da imposizione fiscale è correlata alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente. L’erogazione avviene mensilmente da parte dell’INPS, su domanda telematica del genitore, a decorrere dal mese di nascita o di adozione del figlio fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019, convertito con modificazioni in legge, ha confermato, per il 2019, il bonus bebè maggiorando del 20 per cento gli importi dell’assegno erogato per i figli successivi al primo. Cosa cambia Prima Dopo Legge di Bilancio 2018 (Art. 1 comma 248, legge n. 205/2017) Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 (D.L. n. 119/2018 convertito in legge n. 136/2018) Campo d’applicazione Il bonus bebè è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il bonus bebè è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Importo dell’assegno L’assegno è pari a: - 960 euro (80 euro al mese) per ISEE fino a 25.000 euro; - 1.920 euro (160 euro al mese) nel caso che l’ISEE non superi 7.000 euro. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di è aumentato del 20%. Pertanto, in tal caso l’ammontare dell’assegno corrisponderà a: - 1.152 euro (96 euro al mese) per ISEE fino a 25.000 euro; - 2.304 euro (192 euro al mese) nel caso che l’ISEE non superi 7.000 euro.