È tutto pronto per la presentazione, da parte dei datori di lavoro e degli autonomi iscritti all’INAIL della denuncia delle retribuzioni al fine di procedere al calcolo dell’autoliquidazione INAIL 2018/2019. Con tre decreti interministeriali data 27 febbraio 2019 e pubblicati sul sito dell’Istituto lo scorso 1° aprile, sono state determinate: le tariffe dei premi delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività", la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa della gestione navigazione da applicare alle retribuzioni imponibili effettive per il 2018 e presunte per il 2019. Proprio al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe, la legge di Bilancio 2019 ha disposto il differimento di tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019 e in particolare dei termini di versamento dei premi, che scade il prossimo 16 maggio. Con le istruzioni operative del 3 aprile 2019, l’INAIL ha infine fornito ai datori di lavoro le istruzioni aggiornate e illustra le novità appena entrate in vigore. L’INAIL ha provveduto ad eliminare dalla sezione Rata 2019 del modello delle “Basi di calcolo” i dati non più necessari per il calcolo del premio. In presenza di possibili incongruenze riscontrate nelle basi di calcolo, come di consueto, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede INAIL competente. Scadenze per i datori di lavoro Entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve: - presentare la dichiarazione delle retribuzioni, per via telematica. In essa deve anche essere indicata l’eventuale opzione per il pagamento in 4 rate del premio autoliquidato; - presentare l’eventuale domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti; - pagare il premio di autoliquidazione, tramite il modello F24, indicando il riferimento 902019; - trasmettere l’eventuale comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente; - inviare a mezzo PEC il modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” per fruire della riduzione dell’11,50% sulla sola regolazione 2018 del premio. Rateazione del premio di assicurazione Il contribuente può optare per il pagamento premio annuale di autoliquidazione in 4 rate trimestrali, indicandolo nella dichiarazione delle retribuzioni. Le scadenze di pagamento, in questo caso, sono così rideterminate: - 16 maggio 2019: versamento prime due rate senza maggiorazione per interessi; - 20 agosto: terza rata maggiorata degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018, pari a 0,002%; - 18 novembre 2019: quarta rata maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 0,005%. Premio speciale unitario artigiani In caso di cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell’autoliquidazione (16 maggio 2019), i premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione del codice ditta. N.B. Dal 1° gennaio 2019 la riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l’attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’autoliquidazione. Via il tasso medio ponderato e le polizze “ponderate” Dal 1° gennaio 2019 alle lavorazioni classificate con il tasso medio ponderato è attribuito uno specifico tasso medio per ciascuna lavorazione eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista la cessazione con operazione centralizzata delle polizze “ponderate” al 31 dicembre 2018 e l’istituzione dal 1° gennaio 2019 di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, con attribuzione ad ogni singola lavorazione del corrispondente tasso medio, eventualmente oscillato in base all’andamento infortunistico della polizza “ponderata” cessata. La PAT preesistente sui cui è presente la polizza “ponderata” non viene cessata nel caso in cui sia presente un’altra polizza (ad esempio una polizza autonomi artigiani, una polizza RX, ecc.). Al riguardo l’Istituto deve provvedere: - entro il 9 aprile 2019 ad istituire una nuova PAT e ad aprire la polizza dipendenti che sarà comunicata, con un apposito provvedimento, ai datori di lavoro interessati entro il 9 aprile 2019; - in data 10 aprile 2019 all’apertura dei servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”. Premio supplementare silicosi e asbestosi Il premio supplementare silicosi e asbestosi è dovuto per il solo premio di regolazione 2018, in quanto abrogato dalla Legge di bilancio 2019. Nelle basi di calcolo l’indicatore “presenza rischio silicosi/asbestosi” è quindi presente solo nella sezione Regolazione anno 2018. Inoltre, per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Nelle basi di calcolo l’indicatore “addizionale amianto L. 244/07” deve dunque essere sempre valorizzato con NO. Riduzioni e sgravi del premio assicurativo Nella compilazione della dichiarazione è necessario porre attenzione a quali sono le riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018 e a quelle che invece riguardano anche il premio di rata 2019. In particolare, occorre tener presente che: - la riduzione legge 147/2013, si applica nella misura del 15,81% soltanto al premio di regolazione; - la riduzione per il settore edile (PAT), si applica nella misura dell’11,50% al premio di regolazione, in presenza del requisito di regolarità contributiva; - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), si applica nella misura del 45,07% sia al premio di regolazione sia al premio di rata; - gli sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN), si applicano rispettivamente nella misura del 100% (oltre gli stretti), del 70% (mediterranea) e del 45,07% (costiera) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata; - lo sgravio per il Registro Internazionale (PAN), si applica nella misura del 100% (esonero dal versamento) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata; - gli incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT), si applicano nella misura del 50% sia al premio di regolazione, sia al premio di rata, previa verifica del DURC; - la riduzione per le imprese artigiane (PAT) si applica, nella misura del 7,09%, al premio di regolazione; - la riduzione per Campione d’Italia, spettante in misura pari al 50%, si applica sia al premio di regolazione, che al premio di rata; - la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata; - la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT) si applica rispettivamente nella misura del 75% (montane) e del 68% (svantaggiate) sia al premio di regolazione, sia al premio di rata; - la riduzione del premio per il settore edile si applica solo alla regolazione 2018 ed è stata confermata nella misura del 11,50%, in favore dei datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili ed in possesso del DURC. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Sostituzione lavoratori in congedo maternità L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2018 sia alla rata 2019. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7”. Riduzione del premio per le imprese artigiane La riduzione del premio, nella misura del 7,09%, si applica alle imprese artigiane si applica unicamente sul premio dovuto a titolo di regolazione per l’anno 2018 ed è riservata alle sole imprese in possesso dei seguenti requisiti: - osservanza degli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni; - nessun infortunio nel biennio 2016-2017; - preventiva presentazione della richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, inviata entro il 28 febbraio 2018. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2018 Agevolazioni” con il codice 127. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2019, per l’autoliquidazione 2019/2020, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018 da presentare entro il 16 maggio 2019. Settore navigazione Le imprese armatrici in occasione della trasmissione delle dichiarazioni delle retribuzioni devono allegare: - l’elenco nominativo del personale assicurato (per Comandata, Concessionari di bordo, Prove in mare, Tecnici e ispettori, Appalti servizi di officina); - la consistenza della flotta per il Ruolo unico; - l’elenco nominativo di palombari e sommozzatori nonché del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia. In caso di attività di navigazione esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell’anno tramite gli apposti servizi online di “Armo/Disarmo-Assicurazione” le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Il premio supplementare, nella misura del 5%, dovuto per l’assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori e del personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, imbarcati su qualsiasi tipo di naviglio, è stato ricompreso nei tassi ordinari. La maggiorazione del 5% si applica solo alla regolazione 2018. Con riferimento alle imprese che svolgono l’attività in questo settore, l’INAIL ha specificato che: - la riduzione legge 147/2013, art. 1, comma 128 (d.m. 22.12.2017) si applica soltanto alla regolazione 2018 dei premi ordinari delle polizze dipendenti, dei premi delle polizze navigazione marittima e dei premi speciali unitari delle polizze artigiani nella misura del 15,81%; - la riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne ed è fissata, sia per la regolazione 2018, sia per la rata 2019 nella misura del 45,07%24. Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “3” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione. Gli sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera spettano per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.