L’APE sociale è una misura previdenziale, introdotta dall’articolo 1, commi da 179 a 186 della legge di Bilancio 2017 (l. n. 232/2016), che rappresenta un prestito-ponte finanziato dallo Stato per consentire di accedere anticipatamente a pensione ai lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, che abbiano un minimo di 30 o 36 anni di contributi e che appartengano a una delle seguenti 4 categorie: - disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, o per scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, se hanno avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto e hanno concluso, da almeno 3 mesi, la percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI. L’anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno 30 anni; - lavoratori che, da almeno 6 mesi continuativi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge di quest’ultimo hanno compiuto 70 anni, sono affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o mancanti. L’anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno 30 anni; - lavoratori con invalidità accertata pari ad almeno il 74%. L’APE Sociale non viene riconosciuta se alla data di decorrenza effettiva è venuta meno l’invalidità pari ad almeno il 74%, mentre se la condizione viene meno successivamente alla data di decorrenza effettiva, questo non fa decadere il diritto ai benefici (messaggio INPS n. 1481/2018). L’anzianità contributiva richiesta è pari ad almeno 30 anni di contributi; - lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6 negli ultimi 7, un lavoro gravoso (uno dei 15 di cui all’allegato A del D.P.C.M. n. 88/2017 come aggiornato dopo il DM Lavoro del 5 febbraio 2018). Per il computo dei 7 anni o dei 6 anni di svolgimento di attività gravosa, l’INPS ha indicato che si devono considerare i periodi di contribuzione obbligatoria riferita all’attività gravosa e i periodi in di contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività (circolare INPS n. 34/2018). L’anzianità contributiva richiesta per questa particolare platea di richiedenti è pari ad almeno 36 anni. Le donne con figli godono di una riduzione dei requisiti contributivi richiesti, in misura pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni complessivi. Indennità e durata L'indennità di cui godono i titolari di APE Sociale per 12 mesi all’anno senza percezione di 13ma corrisponde, se il trattamento pensionistico, calcolato al momento dell’accesso al beneficio, è inferiore a 1.500 euro, alla rata mensile di pensione, o a 1.500 euro, se la pensione è di importo pari o maggiore. La durata dell’APE sociale corrisponde al periodo che intercorre tra l’accesso al beneficio e il raggiungimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia e l’importo dell’anticipo pensionistico non è rivalutato né integrato al trattamento minimo. La titolarità di APE sociale non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito che sono connessi allo stato di disoccupazione involontaria (NASpI) né con l’indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale per coloro che esercitano, come titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o che esercitano attività commerciale su aree pubbliche (D.Lgs. n. 207/1996). La percezione dell'indennità risulta, al contrario, compatibile con i redditi derivanti da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e con quelli derivanti da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui, sempre a condizione che il richiedente abbia cessato dall’attività lavorativa prima della percezione dell’Ape a carico dello stato. Novità del decreto legge n. 4/2019 Con l’approvazione del decreto collegato alla legge di Bilancio (D.L. n. 4/2019) relativo all’introduzione di reddito di cittadinanza e quota 100, l’Esecutivo ha modificato l’articolo 1, comma 179 della l. n. 232/2016, estendendo il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, dovrebbe essere applicato anche a coloro che si troveranno nelle condizioni per accedere all’APE sociale nel corso del 2019, quanto previsto dal comma 165 dell’articolo 1 della l. n. 232/2016, che prevede che le domande di riconoscimento devono essere presentate entro il 31 marzo, oltre tale data, le domande presentate, comunque non oltre il 30 novembre, saranno considerate solo se saranno disponibili risorse finanziarie residue necessarie. Proprio per sostenere le spese relative alla proroga della misura in esame, il decreto legge apporta delle modifiche anche agli importi di autorizzazione di spesa previsti dall’articolo 1, comma 186, della l. n. 232/2016. Va infine ricordato che i percettori dell’indennità avranno anche diritto al bonus Renzi, sempre a condizione che la detrazione da lavoro dipendente non esaurisca l’imposta lorda.