D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 51 del 22 aprile 2020, con cui viene definito il Regolamento utile alla presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte degli istituti bancari in favore dei dipendenti pubblici che hanno avuto accesso alla pensione. Ambito soggettivo Possono chiedere l'anticipo TFS/TFR, non ancora liquidato dall'ente erogatore, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonchè il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100; i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Caratteristiche dell'anticipo TFS/TFR L'anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti dall'articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB. Esso pertanto non si configura come un'operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB. All'anticipo TFS/TFR si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, anche attraverso una riduzione dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 del 2007. In relazione alla richiesta di finanziamento la banca rende disponibile al richiedente l'informativa precontrattuale e contrattuale, redatta in termini semplici ed accessibili, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazioni periodiche, la banca mette gratuitamente a disposizione del soggetto finanziato la sola documentazione relativa alle modifiche eventualmente intervenute sull'andamento del finanziamento rispetto a quanto originariamente pattuito. Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell'importo in unica soluzione del TFS/TFR, l'ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell'importo dell'anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell'operazione. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l'ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario. Gli interessi dell'operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall'Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale residuo. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipo TFS/TFR oltre il termine previsto, l'ente erogatore riconosce alla banca un interesse pari al tasso legale per ciascun giorno di ritardo. Certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR La domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all'ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall'INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall'utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell'Istituto stesso. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell'INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L'INPS e' tenuto a verificare la validità della predetta delega, in conformità alle disposizioni vigenti. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR. L'ente erogatore, a seguito della registrazione al portale lavoropubblico.gov e della compilazione dell'apposita rilevazione, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all'anticipo TFS/TFR comunica al richiedente, anche con modalità telematiche: a) la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione: (i) delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in unica soluzione e del relativo ammontare; (ii) delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative alla stessa indennità, con specifica delle cessioni effettuate; b) il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all'anticipo TFS/TFR; c) l'indicazione dell'indirizzo PEC dell'ente erogatore al quale indirizzare le comunicazioni di cui ai successivi articoli. In aggiunta alla PEC, gli enti erogatori potranno condividere con la banca un sistema di comunicazione alternativo, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni. Il richiedente che accede alla pensione con il requisito «quota 100» acquisisce dall'INPS, ovvero dalla propria amministrazione in qualità di ente erogatore, la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Procedure per la domanda e erogazione dell'anticipo TFS/TFR Il richiedente in possesso della certificazione presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca con le modalità definite nell'Accordo quadro. La domanda è corredata dai seguenti documenti: a) certificazioni; b) la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dallo stesso richiedente; c) la dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, l'indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge. Nella domanda, il richiedente indica il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l'importo finanziato. La banca, acquisita la documentazione anzidetta ed eseguite le opportune verifiche comunica, all'ente erogatore e al richiedente: a) la presentazione della domanda di anticipo TFS/TFR da parte del richiedente; b) l'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR condizionata alla comunicazione dell'ente erogatore. L'ente erogatore entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR per successive operazioni sullo stesso TFS/TFR. Qualora, in esito alle proprie verifiche, l'ente erogatore comunichi alla banca un diverso importo cedibile o l'impossibilità di perfezionare l'operazione di anticipo TFS/TFR, la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di anticipo TFS/TFR a fronte di una nuova certificazione da parte dell'ente erogatore. Dalla data di comunicazione o notifica dell'accettazione della proposta di contratto di anticipo TFS/TFR da parte della banca, l'ente erogatore non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del richiedente fino a concorrenza dell'ammontare del TFS/TFR oggetto di cessione. La banca, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR. Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo TFS/TFR La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi: a. l'impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall'ente erogatore; b. il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento; c. il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato; d. l'impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente. Estinzione anticipata Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR alla banca, con oneri a proprio carico. Entro quindici giorni lavorativi, la banca comunica al soggetto finanziato l'importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire. Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie. Ai fini del perfezionamento dell'operazione è riconosciuto alla banca un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all'importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilita nell'Accordo quadro.