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Agevolazioni anziani non autosufficienti: in GU il decreto

Le disposizioni recepiscono le indicazioni della legge delega per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 65 del 18 marzo 2024, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, dopo aver recepito il parere favorevole delle competenti commissioni Bilancio e Affari sociali di Camera e Senato, approvato definitivamente nel corso del Consiglio dei ministri n. 73, dell’11 marzo scorso, dà attuazione alle deleghe legislative previste e disciplinate dagli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33/2023.

La legge citata ha delineato una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme del Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, commi da  159 a 171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare, tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), quelli tesi a potenziare i servizi domiciliari e della telemedicina, nonché il rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.

Tra gli ambiti della delega vi sono quelli rivolti alla ricognizione e al riordino delle agevolazioni contributive e fiscali necessarie a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.

Ed è in questa direzione che si pongono gli articoli da 34 a 42del decreto legislativo in argomento, prevedendo, al Capo II (articoli 34-42, appunto) disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari.

Il Dlgs n. 29/2024, in sostanza, effettua una ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali, affiancandosi al Sistema dei livelli essenziali di assistenza (Lea) in materia sanitaria, individuati a suo tempo dal Dpcm 29 novembre 2001 e aggiornati, da ultimo, con Dpcm 12 gennaio 2017, ossia, prestazioni e  servizi che il Servizio sanitario nazionale (Ssn) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

In particolare, all’articolo 37, in attuazione del criterio di delega previsto all’articolo 5, comma 2, lettera a), n. 2, della legge delega n. 33/2023, che richiede la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, per sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente e promuovere l’occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali, prevede che rientrino nelle disposizioni dirette a favorire il livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, cura e assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti, le seguenti agevolazioni fiscali e contributive:

  1. deducibilità dal reddito complessivo, fino all’importo di 1.549,37 euro, dei contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, prevista all’articolo 10, comma 2, terzo periodo del Tuir
  2. riconoscimento, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 40mila euro, della detraibilità del 19% delle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, di cui all’articolo 15, comma 1 lettera i-septies del Tuir
  3. esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dipendente delle somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti a carico, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter, del Tuir
  4. esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dipendente dei contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche assicurative, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie, in base a quanto disposto all’articolo 51, comma 2, lettera f-quater del Tuir.