Si avvicina il termine per presentare la domanda di ammissione al saldo e stralcio, del quale possono beneficiare le persone fisiche che versino in uno stato di difficoltà economica. La scadenza è fissata al 30 aprile 2019. La sanatoria, prevista dalla legge di Bilancio 2019, riguarda i ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi indicati in dichiarazione ed emergenti dalla liquidazione automatica della stessa ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Sono conseguentemente esclusi i ruoli o carichi derivanti da attività accertativa, da avvisi di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta o da avvisi bonari. Chi può chiedere il saldo e stralcio Il saldo e stralcio può essere richiesto dalle persone fisiche in stato di grave e comprovata situazione economica, circostanza che la norma identifica in presenza di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione prevista dalla normativa sul sovraindebitamento di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012. Restano invece esclusi dalla sanatoria le società e gli enti. Quali vantaggi? Le somme dovute possono essere definite senza corrispondere le sanzioni indicate nei carichi rientranti nel perimetro della sanatoria, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali. È inoltre prevista la riduzione delle restanti somme dovute (imposte e/o contributi e altri interessi) in funzione del valore ISEE del debitore. Le persone fisiche che beneficeranno del saldo e stralcio dovranno infatti corrispondere: - il 16% dell’imposta e degli altri interessi (es. da ritardata iscrizione a ruolo) se il valore dell’ISEE è inferiore a 8.500 euro; - il 20% dell’imposta e degli altri interessi se il valore dell’ISEE è superiore a 8.500 euro ma non supera 12.500 euro; - il 35% dell’imposta e degli altri interessi qualora l’ISEE risulti superiore a 12.500 euro. Come aderire alla sanatoria Per aderire alla procedura il debitore deve presentare richiesta all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019, utilizzando il modello SA-ST. Nota bene Poiché l’entità dello stralcio dipende dal valore ISEE, prima di inviare la domanda è necessario presentare all’INPS la richiesta di calcolo dell’indicatore. L’ISEE si basa su una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata dal debitore, presso un CAF o all’INPS. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, l’INPS comunica il valore dell’ISEE al dichiarante. Una volta ottenuto il valore dell’ISEE il contribuente può procedere alla compilazione del modello, in cui indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si intende avvalere del saldo e stralcio. Inoltre, nel modello occorre attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della DSU presentata e il valore ISEE del proprio nucleo familiare. In caso di procedura di liquidazione è invece necessario allegare la copia conforme del relativo decreto di apertura. Nel modello il debitore deve poi dichiarare se intende pagare l’importo dovuto per la definizione agevolata in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure fino a un numero massimo di 5 rate di importo variabile nelle seguenti scadenze: - 30 novembre 2019 (35% dell’importo); - 31 marzo 2020 (20%); - 31 luglio 2020 (15%); - 31 marzo 2021 (15%); - 31 luglio 2021 (15%). Come inviare la domanda La domanda di adesione al saldo e stralcio può essere presentata compilando l’apposito form online presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (servizio Fai D.A.te). Il modello SA-ST può anche essere inviato a mezzo PEC, insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente oppure consegnato a mano presso gli sportelli territoriali (esclusa la regione Sicilia). Entro il 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente la liquidazione degli importi dovuti oppure il diniego in caso di mancanza dei requisiti per accedere alla definizione. In quest’ultimo caso la domanda presentata sarà considerata in automatico una richiesta di accesso alla rottamazione-ter.