L’ingiunzione doganale di pagamento è un provvedimento complesso che conserva al suo interno una funzione accertativa idonea a garantire una piena conoscenza della pretesa fiscale al contribuente; a tal fine la predetta può essere considerata un titolo autonomamente impugnabile, per la successiva ed eventuale esecuzione forzata. La conseguente sentenza che respinge l’opposizione, in forza delle caratteristiche del provvedimento impugnato, equivale ad una vera e propria sentenza di condanna, avente l’efficacia piena dei titoli esecutivi giudiziali. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16470 del 31 luglio 2020. IL FATTO L’Agenzia delle Dogane notificava ad un contribuente un’ingiunzione doganale, con la quale era pretesa la maggiore imposta ritenuta evasa su g.p.l. (gas di petrolio liquefatti). Il provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi al Tribunale che ne accoglieva le doglianze con il conseguente annullamento della pretesa fiscale. La decisione non era confermata dalla Corte di Appello, che in accoglimento dell’impugnazione dell’Ufficio dichiarava dovuti gli importi. L’Agenzia delle dogane, procedeva quindi all’iscrizione a ruolo degli importi accertati, in seguito alla quale il Concessionario emetteva e notificava la cartella di pagamento. Avverso tale atto il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.T.P. che lo accoglieva. L’ufficio proponeva appello che veniva dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica di impugnazione. Contro questa decisione l’Amministrazione finanziaria proponeva un ricorso in Cassazione, che veniva accolto con rinvio alla stessa C.T.R., che nuovamente rigettava l’appello dell’ufficio, il quale ricorreva per la seconda volta in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Dogane. Preliminarmente i giudici di legittimità hanno richiamato il quadro normativo in vigore all’epoca dei fatti, allorchè ancora non era vigente il T.U.A. (testo unico sulle accise) e come tale non esisteva ancora una norma giuridica che imponeva all’Amministrazione la previa notifica di un avviso assimilabile a quello previsto, e del tutto differente dall’ingiunzione fiscale. Tuttavia, prosegue la Corte, l’ingiunzione è un atto complesso che conserva una funzione accertativa ed allo stesso tempo idonea a portare alla conoscenza del debitore la pretesa fiscale e, quindi, a formare un titolo autonomamente impugnabile, ai fini della successiva esecuzione forzata. La natura della sentenza che rigetta l’eventuale opposizione mossa dal contribuente, non è di mero accertamento ma di condanna, avente la piena efficacia dei titoli esecutivi giudiziali e, come tale idonea ai fini della riscossione. Da qui l’accoglimento del ricorso.