Non è stato riconosciuto all'avvocato - nella pensione di vecchiaia - il versamento a titolo solidaristico del 3 per cento. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10866 dell'8 giugno 2020 ha precisato che le modalità di calcolo contributivo sono quelle previste nel sistema generale della legge 335/1995. In particolare i contributi soggettivi che confluiscono nel montante da utilizzare per il calcolo sono quelli versati entro il "tetto" reddituale sottoposti all'aliquota del 10% (sono cioè esclusi i contributi versati, a titolo di solidarietà, con l'aliquota del 3%). Nello specifico un avvocato aveva convenuto davanti al Tribunale del lavoro di Napoli la Cassa forense deducendo che a seguito dell'ammissione al pensionamento di vecchiaia in data 1° gennaio 2005 aveva fruito di un trattamento inferiore a quello spettantegli. La pensione era stata calcolata, infatti, dalla Cassa non includendo nella base di calcolo anche i contributi versati ex articolo 10, comma 1, lettera b) della legge 576/1980 e per questo ne chiedeva la condanna con la riliquidazione della pensione. Il Tribunale aveva accolto il ricorso e aveva accertato che la pensione di vecchiaia del ricorrente doveva essere determinata prendendo a base di calcolo anche la contribuzione prevista dalla richiamata legge 576/1980. Contro la sentenza ha proposto ricorso la Cassa d'appello di Napoli che ha riformato la sentenza di primo grado e ha rigettato la domanda osservando che la modifica regolamentare intervenuta nel 2009 relativa al sistema di liquidazione della pensione, non era applicabile ratione temporis alla pensione dell'avvocato, pensione contributiva disciplinata dal Regolamento 23 luglio 2004, in applicazione dei principi introdotti dalla legge 335/1995, da ciò desumeva la legittimità dell'esclusione della base di calcolo della pensione del contributo soggettivo del 3 per cento sul reddito prodotto, dato il carattere solidaristico del contributo. La Cassazione quindi ha accolto la sentenza di appello ricordando che prevale l'esigenza di tutela dei livelli di finanziamento del sistema previdenziale della categoria professionale e la tutela degli equilibri della stessa.