Il medico che si avvale di una segretaria non è tenuto a versare l'Irap. Non c'è autonoma organizzazione. Lo precisa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10229 del 29 maggio 2020. A tal proposito i Supremi giudici hanno puntualizzato che l'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Discorso diverso sarebbe se il professionista utilizzasse consulenze o più in generale il lavoro di colleghi. In una materia che ormai da anni presenta andamento assai ondivago su quando c'è o meno autonoma organizzazione, la Commissione tributaria regionale si era limitata a rilevare che sussistessero le condizioni per l'assoggettamento all'Irap del contribuente in quanto l'ausilio non occasionale di lavoro altrui, ivi comprese le mansioni di segreteria, costituissero autonoma organizzazione. Secondo la Cassazione, invece, i giudici di merito si sono focalizzati su un elemento assolutamente non decisivo, trascurando di verificare la sussistenza di ulteriori elementi come requisiti indefettibili per l'applicazione del tributo, ossia l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.