Prestazione a titolo oneroso: il trattamento IVA

Perché una prestazione sia imponibile ai fini IVA, è necessario che tra le parti vi sia uno scambio effettivo e che il servizio reso sia direttamente collegato al corrispettivo ricevuto

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 2 ottobre 2025, causa C-535/24, ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e l’articolo 26, paragrafo 1, lettera b) della direttiva Iva si interpretano nel senso che non rientrano nella qualificazione di “prestazione di servizi a titolo oneroso” gli atti compiuti da un creditore ai fini del recupero del suo credito in una situazione in cui tali atti sono stati compiuti in assenza di un incarico o di un mandato da parte del debitore.

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