Pronte le istruzioni aggiornate per la fruizione del credito d’imposta ZES Unica. Con provvedimento del 9 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’art. 1, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. ZES unica: il contesto normativo L’art. 16 del D.L. n. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lettera a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Con D.P.C.M. 17 maggio 2024 sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli. In attuazione dell’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, con il provvedimento 11 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese erano tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione. Successivamente l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (decreto Omnibus), ha previsto che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’art. 5, comma 1, del decreto inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno. Queste disposizioni si applicano anche qualora la comunicazione inviata rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della stessa comunicazione. Chi può utilizzare il credito d’imposta L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento, a quelle in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore primario della produzione agricola, della pesca e acquacoltura. La comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta Con il provvedimento è stato quindi approvato il modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni. La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1, comma 1, D.L. n. 113/2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il modello della comunicazione integrativa è disponibile sul sito internet dell’Agenzia e deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il software ZES UNICA INTEGRATIVA, che sarà reso disponibile gratuitamente. La comunicazione integrativa, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione. L’ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella comunicazione integrativa non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata. La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui: - il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa; - gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle Entrate; - il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; - i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria. Utilizzo del credito d’imposta Al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate la verifica del rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione. Il credito risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta. La quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. La certificazione non va presentata nel caso in cui sia stata già trasmessa secondo quanto previsto dal provvedimento 11 giugno 2024. Relativamente alla comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a 150.000 euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: - il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; - nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; - con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono stare impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Modifiche al provvedimento dell’11 giugno 2024 L’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al provvedimento 11 giugno 2024. In particolare, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6 del provvedimento in quanto incompatibili con le disposizioni del decreto-legge. La conseguenza è che: - è inibito l’utilizzo del credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai paragrafi 4 e 5 di quel provvedimento che disciplinavano rispettivamente l’utilizzo del credito d’imposta e la comunicazione integrativa; - non è più possibile presentare le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento 11 giugno 2024 e soprattutto non si tiene conto di quelle già presentate entro la data di pubblicazione del nuovo provvedimento, ossia entro il 9 settembre 2024; -i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella nuova comunicazione integrativa.