Zes e zone colpite dal sisma 2016: i codici tributo per usare i bonus

L’Agenzia delle entrate avverte che il modello di versamento unificato va presentato esclusivamente online attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 83/E del 27 settembre 2019


Zes e zone colpite dal sisma 2016: i codici tributo per usare i bonus
LAgenzia delle entrate avverte che il modello di versamento unificato va presentato esclusivamente online attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline
Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015) esteso alle imprese localizzate nei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 e alle nuove imprese o già esistenti che programmano attività economiche imprenditoriali o investimenti incrementali nelle “Zone economiche speciali” guadagna gli apposti codici tributo, indispensabili per fruirne in compensazione tramite modello F24.

Istituiti con la risoluzione n. 83/E del 27 settembre 2019, il “6905” (credito d’imposta investimenti sisma centro Italia – articolo 18-quater, comma 1, Dl n. 8/2017) e il “6906” (credito d’imposta investimenti Zes – articolo 5, comma 2, Dl n. 91/2017) costituiscono gli strumenti operativi per utilizzare i crediti in argomento. Vanno, infatti, riportati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” o, nel caso in cui sia necessario riversare l’agevolazione, di quella “importi a debito versati”. L’anno da indicare è quello di sostenimento del costo.
Detto questo, l’Agenzia avverte che il modello di versamento va presentato esclusivamente online attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena lo scarto dell’operazione.

Con l’occasione, infine, il documento di prassi, rammenta che la fruizione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione di una comunicazione all’Agenzia delle entrate, le cui modalità e i termini sono stati fissati con provvedimento dello scorso 9 agosto.

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Agenzia delle Entrate – Risoluzione N. 83/E/2019

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