Vengono definiti workers buyout. Sono i lavoratori di imprese a vario titolo in stato di crisi: per motivi strettamente economici o di mercato, per assenza di ricambio generazionale ovvero anche perché confiscate alla criminalità organizzata. Lavoratori che decidono di salvare la “propria” impresa trasformandola in cooperativa di lavoro e diventando quindi imprenditori di se stessi. Per loro il Legislatore sta prefigurando una disciplina di favore che prevede un regime fiscale agevolato, contributi economici e, da ultimo, la possibilità di fruire, in unica soluzione e anticipatamente, della NASpI. Il DDL di Bilancio 2020, che sta per concludere il proprio iter parlamentare, forse già prima di Natale, prevede l’esenzione totale, ai fini Irpef, della liquidazione anticipata della NASpI, se destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di cooperative il cui scopo mutualistico è l’attività lavorativa da parte del socio. Ma quando si ha diritto alla liquidazione anticipata della NASpI? Quando la si perde? Vediamo quali sono le possibilità concesse al lavoratore che, da disoccupato, vuole trasformarsi in imprenditore utilizzando l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, evidenziando le nuove agevolazioni fiscali in arrivo dal 2020. Liquidazione anticipata della NASpI Il lavoratore beneficiario dell'indennità mensile di disoccupazione (NASpI) può richiedere il pagamento in unica soluzione dell’importo complessivo spettante e non ancora erogato per: - avviare un'attività lavorativa autonoma; - avviare un'impresa individuale; - sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio (è il caso giustappunto dei workers buyout); - sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI. Nello specifico, l’INPS, con la circolare n. 174/2017, ha chiarito che domanda di anticipazione NASpI può essere accolta in caso di: - attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti alle rispettive Casse di previdenza professionale; - attività di impresa individuale (commerciale, artigiana, agricola); - sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio; - costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale; - costituzione o ingresso in società di persone (S.N.C o S.A.S) in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa; - costituzione o ingresso in società di capitali (S.R.L) in quanto, anche in tale ipotesi, il reddito derivante dall’attività svolta dal socio nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa. Nei casi sopra indicati, l'INPS eroga l'importo dell'indennità mensile NASpI - spettante e non ancora percepito alla data della domanda - in un'unica soluzione operando la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente. Al lavoratore che sceglie la liquidazione in unica soluzione della NASpI non spettano l'assegno al nucleo familiare (ANF) e la contribuzione figurativa. L’incentivo all’autoimprenditorialità non può essere invece riconosciuto ai beneficiari di NASpI che rivestono la sola posizione di socio di capitale senza prestazione di attività riconducibile a lavoro autonomo o di impresa. Decadenza Salvo il caso dei workers buyout, la NASpI va restituita per intero se il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata. L'INPS, con il messaggio del 13 dicembre 2019 n. 4658, ha chiarito che la restituzione è dovuta esclusivamente nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell’indennità NASpI. Non è dovuta invece in caso di rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato. Se però il rapporto di collaborazione cessa durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI già percepita dal soggetto (in forma anticipata e in unica soluzione) e il lavoratore presenta domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL questa può essere riconosciuta per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza della NASpI. Se invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la DIS-COLL può essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza. Domanda La domanda di liquidazione anticipata della NASpI va presentata: - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma o d’impresa individuale ovvero dalla sottoscrizione di quota di capitale di una cooperativa; - entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI. L'INPS ha chiarito che per "inizio di attività" si intende la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (D.L. 7/07) e che le domande intese ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica. Per l'attività di lavoro associato in cooperativa va dichiarata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio e nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio. Deve, inoltre, essere indicata la data della sottoscrizione della o delle quote di capitale sociale della cooperativa. La domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può presentare tramite Contact center, enti di patronato e intermediari dell'Istituto. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che attesta l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività autonoma. Se l'attività richiede una specifica autorizzazione o iscrizioni ad albi professionali o di categoria, è necessario dichiararne gli estremi del rilascio. Le novità del DDL Bilancio 2020 Il DDL Bilancio 2020 che sta completando il proprio iter avanti alle Camere prevede nuove misure fiscali relative all'anticipazione NASPI destinata alla sottoscrizione di capitale di cooperative da lavoratori in mobilità. In particolare, dispone la non imponibilità ai fini IRPEF della liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI che sia destinata alla sottoscrizione del capitale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. La (futura) norma demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio (quindi entro la fine di marzo 2020) la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’esenzione, nonchè gli ulteriori aspetti tecnici, anche sotto il profilo della verifica dell'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato. In conclusione Dalla sua apparizione nel nostro Paese ad oggi lo strumento del WBO in forma cooperativa ha permesso il salvataggio di molte imprese in difficoltà e di molti posti di lavoro. Questa nuova agevolazione fiscale darà un nuovo slancio all'istituto?