Nell’ambito delle politiche retributive seguite dalle aziende negli ultimi anni ha trovato forte espansione il welfare aziendale. Sono state difatti introdotte numerose disposizioni volte ad incentivare il ricorso a tali forme di remunerazione che si sostanziano nell’attribuzione di compensi in natura e, più in generale, di erogazioni volte a perseguire finalità socio-assistenziale, in grado di intercettare esenzioni fiscali e contributive. Gli interventi in parola hanno interessato sia il welfare cd. di produttività – vale a dire la possibilità accordata al dipendente di convertire il premio di rendimento detassato in benefit – sia quello cd. aggiuntivo, in base al quale è prevista ab origine l’erogazione dei beni e servizi. Conversione del premio in beni e servizi La conversione del premio di rendimento in benefit deve trovare esplicita evidenziazione in CU. A partire dal modello dichiarativo del 2018, difatti, sono stati a tal fine introdotti appositi punti in cui il sostituto di imposta deve riportare l’ammontare del premio di risultato che il dipendente ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di beni e servizi (573 e 583). Come si avrà modo di vedere più avanti, il punto 573 include tutti gli importi di premio oggetto di conversione, anche in relazione alla quota eventualmente sostituita con contributi alla previdenza complementare e alle casse sanitarie, pur essendo questi ultimi oggetto di separata evidenziazione. I benefit tipizzati La conversione del premio di rendimento nei benefit di cui all’art. 51, comma 4 del Tuir (vale a dire autovetture aziendali, prestiti, alloggi e servizi di trasporto ferroviario) deve essere indicata negli appositi punti 579 e 589. A tal riguardo, si ricorda che in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, l’erogazione di tali benefit a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore determinato sulla base dei criteri dettati dal comma 4 dell’art. 51 del Tuir. La parte del premio eccedente il valore del benefit di cui al comma 4 resta assoggettata ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria a scelta del lavoratore, ovvero potrà essere sostituita con gli altri benefit di cui 51 del Tuir. La CU 2019 si arricchisce infine dei punti 580 e 590, in cui dovrà essere data evidenza dell’importo del premio di rendimento nell’ipotesi in cui sia convertito in erogazioni in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir. Lo stesso importo risulta essere già incluso ai punti 573 e 583 nel caso in cui il valore dell’erogazione in natura è inferiore o uguale ad euro 258,23. Contributi alla previdenza complementare La legge di Bilancio 2017 ha dettato misure di particolare favore nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali, prevedendo che tali erogazioni in natura non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se effettuate in misura superiore ai limiti di deducibilità dal reddito (rispettivamente euro 5.164,57 e 3.615,20). In termini di modalità di esposizione, la CU 2019 accoglie al punto 574 e 584 l’ammontare del premio di risultato che il sostituto ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005, con la precisazione che tale importo: - è incluso nell’ammontare totale del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit di cui al punto 573 (e 583); - non deve essere indicato al punto 412 che accoglie l’importo dei contributi e premi versato dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, già dedotto dal reddito imponibile e non collegato al premio di rendimento. Casse sanitarie Analoghe modalità di compilazione devono essere seguite in caso di sostituzione del premio con contributi ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir, avendo cura di indicare il relativo importo al punto 575 (e 585), anch’esso già incluso al punto 573 (e 583). Inoltre, nelle annotazioni (cod. CH), il sostituto comunicherà al sostituito la parte di contributi a casse sanitarie non dedotti, fruiti in sostituzione di premi o di utili che hanno concorso a formare il reddito, in quanto superiore all’ammontare massimo di premio fiscalmente agevolabile. L’importo dei contributi di assistenza sanitaria versato per scelta del lavoratore in sostituzione del premio di risultato assoggettato a tassazione agevolata non deve essere riportato nel punto 441. Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione La CU 2019, da ultimo, include un’apposita sezione in cui il datore di lavoro è chiamato a dare evidenza dei rimborsi di determinati oneri erogati ai propri dipendenti anche non collegati alla presenza di premi di risultato. Il datore deve fornire analoghe informazioni anche in relazione ai rimborsi erogati da altri sostituti di imposta in occasione di operazioni di conguaglio di più CU. Gli oneri oggetto della presente sezione consistono, in particolare, nelle spese di istruzione per i familiari, nelle spese sostenute per assistenza a non autosufficienti, le spese per asili nido e le spese per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi. Qualora siano intervenute operazioni di conguaglio di più CU nelle quali è compilata la sezione relativa ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, nella CU conguagliante se ne dovrà tener conto prevedendo l’indicazione dei predetti dati distinti per ogni CU conguagliata. In particolare, al punto 707 dovrà essere riportato il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta che ha proceduto al rimborso, mentre ai successivi punti da 708 a 713 dovrà essere indicato il dettaglio del rimborso effettuato. Nelle annotazioni (cod. CP) il sostituto che rilascia la CU conguagliante dovrà dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti.