Con il Pronto Ordini n. 120 del 12 settembre 2019 il CNDCEC ha reso indicazioni in materia di prescrizione dell’azione disciplinare. Il regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare. Occorre però distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale: 1) nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; 2) nel secondo l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Per cui, in assenza di procedimento penale a carico del professionista, l’evento dal quale comincia a decorrere il termine di prescrizione, per l’esercizio dell’azione disciplinare, è rappresentato dalla condotta degli iscritti, ossia dall’atto della presentazione da parte de professionisti dei modelli 730, non rilevando per la prescrizione il momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha applicato le sanzioni a carico del professionista per visto di conformità infedele.