A partire dal 1° settembre 2024 sono in vigore le nuove regole in materia di violazioni contributive (art. 116 della legge n. 388/2000) introdotte dalla legge n. 56/2024, di conversione del decreto PNRR (D.L. n. 19/2024). Si tratta di una misura di favore applicabile in caso di versamento spontaneo dei contributi dovuti entro 120 giorni dalla scadenza. In tal caso la sanzione civile, determinata nella misura del tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, non è dovuta e si applica solo il tasso ufficiale di riferimento. Esempio Tasso unico di riferimento: 4,25% Sanzione civile intera: 9,75% Sanzione civile ridotta: 4,25% Interscambio informativo La gestione delle irregolarità e questa nuova modalità di ravvedimento agevolato saranno facilitarti anche da una nuova modalità di interscambio informativo tra l’INPS e i contribuenti, anch’essa in vigore dal 1° settembre 2024. L’INPS rende disponibili le informazioni in suo possesso e i dati utili ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il soggetto debitore, se lo ritiene opportuno, può procedere a instaurare un contraddittorio volto a chiarire fatti e circostanze non chiare ovvero a lui non noti ed ottenere le eventuali legittime variazioni. La piena operatività di questa misura è tuttavia subordinata all’emissione di una delibera da parte del consiglio di amministrazione dell’ente, soggetta all’approvazione del Ministero del Lavoro. Questa regolarizzazione soggiace a un sistema sanzionatorio che prevede l’applicazione di una sanzione civile così articolata: - omissione contributiva: Tur, in ragione di anno, con sanzione massima pari al 40% dei contributi o premi non versati; - evasione contributiva: Tur, in ragione di anno, maggiorato di 5,5 punti con sanzione massima pari al 40% dei contributi o premi dovuti non versati. Nota bene In caso di mancata regolarizzazione, l’INPS notifica l’atto di recupero applicando al debito contributivo una sanzione civile più alta, ovvero pari al: - Tur, in ragione di anno maggiorato di 5,5, punti (sanzione massima 40% dei contributi o premi non versati), in caso di omissione contributiva; - 30% in ragione di anno con un massimo del 60% dei contributi o premi dovuti non versati, in caso di evasione contributiva. In caso di concessione di una dilazione per il pagamento dell’importo dovuto, le sanzioni ridotte saranno applicate a condizione che il contribuente abbia pagato la prima rata e rispetti il piano rateale, altrimenti trovano applicazioni le sanzioni più elevate. Accertamento parallelo Dal 1° settembre di quest’anno, inoltre, sarà possibile adottare una forma di accertamento parallela all’attività ispettiva che si può svolgere dall’esterno e non presso l’azienda e può riguardare anche la responsabilità solidale contributiva derivante dall’impiego di lavoratori che sono alle dipendenze di terzi in relazione a contratti di appalto (a prescindere dalla loro legittimità) e di altre situazioni analoghe di esternalizzazione cui le aziende fanno sempre più ricorso. In questo caso la nuova disciplina prevede che: - per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili; - per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto Di seguito, un prospetto riepilogativo delle nuove norme in ambito sanzionatorio. Violazione Sanzione civile Sanzione massima Condizioni di pagamento Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto TUR + 5,5% annuo 40% importo non pagato Entro 120 giorni senza contestazioni: solo TUR. Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere) 30% annuo 60% importo non pagato Denuncia spontanea Con pagamento entro 30 giorni: tasso ufficiale + 5,5%. Pagamento entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%. Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche 50% del tasso applicabile Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione. Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative Nessuna Nessuna Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori sono dovuti solo gli interessi legali senza sanzione civile.